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Aggiornamento sugli Alimenti Destinati ad una Alimentazione Particolare (ADAP)

  • 17 luglio 2015
  • Autore: Redazione VeSA
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Gli Alimenti Destinati ad una Alimentazione Particolare (ADAP) sono i cosiddetti “prodotti dietetici”. La categoria comprende varie tipologie di alimenti, la cui caratteristica comune è quella di essere stati ideati e formulati per far fronte a specifiche esigenze nutrizionali di persone che presentano condizioni fisiologiche particolari o che presentano alterazioni del metabolismo o del processo di assorbimento intestinale.


 

Tra le tipologie di “prodotti dietetici” rientrano:

  1. gli alimenti dietetici a fini medici speciali (AFMS);
  2. i prodotti dietetici per il controllo e la riduzione del peso;
  3. gli alimenti senza glutine;
  4. i sali iposodici;
  5. i prodotti per sportivi;
  6. i prodotti per diabetici.

I prodotti dietetici si devono distinguere nettamente dagli alimenti di uso corrente e devono avere una chiara indicazione del loro specifico obiettivo nutrizionale. Per questi motivi a nessun alimento di uso corrente può essere attribuita la caratteristica di dietetico, né con l’etichettatura né con la pubblicità.

Oltre a quelli citati, possono essere considerati prodotti dietetici tutti quegli alimenti destinati selettivamente ad un gruppo di consumatori, sulla base della particolarità della loro composizione. Ne consegue che, ad esempio, i prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti non possono considerarsi come prodotti dietetici perché per le loro caratteristiche possono essere consumati da tutta la popolazione ai fini di una corretta alimentazione nell’ambito di uno stile di vita complessivamente sano.

Il Regolamento (UE) 609/2013 , che fornisce indicazioni su alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali e sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, a partire dal 20 luglio 2016:

  • abroga la direttiva quadro sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, cosiddetti “dietetici” (Direttiva 2009/39/CE), di fatto eliminando tale definizione dal quadro giuridico europeo;
  • abroga (da luglio 2016) il Regolamento (CE) 41/2009 , relativo agli alimenti per celiaci;
  • in relazione agli alimenti “senza glutine” e “a basso tenore di glutine”, prevede un trasferimento delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 41/2009, che norma attualmente la materia, nell’ambito del Regolamento (UE) 1169/2011 sulle informazioni alimentari al consumatore.

Il Reg. UE 609/2013 definisce le prescrizioni in materia di composizione e di informazione per:

  1. formule per lattanti e formule di proseguimento;
  2. alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia;
  3. alimenti a fini medici speciali;
  4. sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

In più, esso stabilisce un elenco europeo di sostanze che possono essere aggiunte a una o più delle categorie di prodotti alimentari di cui sopra e fissa le norme applicabili per l’aggiornamento di tale elenco. Questi prodotti alimentari possono essere immessi sul mercato soltanto a condizione che siano conformi al regolamento 609/2013 e che siano esclusivamente alimenti preimballati. Oltre alle prescrizioni generali in materia di composizione e di informazione, sono indicate  prescrizioni aggiuntive per le formule per lattanti e le formule di proseguimento, e prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione.

La Commissione Europea può decidere, mediante atti di esecuzione, il cui iter è descritto nel regolamento stesso, se un determinato prodotto alimentare rientri nell’ambito di applicazione del regolamento 609/2013 ed a quale categoria specifica, tra le quattro descritte, appartenga un determinato prodotto alimentare.

Il Ministero della Salute, con la circolare 27673 del 7/7/2015 fornisce aggiornamenti in conseguenza dell’entrata in vigore del Reg. 609/2013.

Più precisamente la circolare evidenzia le seguenti tematiche:

Argomento Descrizione
Informazione ai consumatori sull’assenza di glutine

Si fa riferimento al Regolamento UE 828/2014 che prevede che le informazioni sulla assenza totale o parziale di glutine siano  fornite esclusivamente attraverso le diciture SENZA GLUTINE e CON CONTENUTO DI GLUTINE MOLTO BASSO. Tali informazioni possono essere corredate delle diciture «adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci». Le informazioni sugli alimenti per celiaci possono inoltre essere corredate delle diciture «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o «specificamente formulato per celiaci». Tali diciture evidenziano la specifica formulazione per celiaci, sostituendo, di fatto, la qualifica di “prodotto dietetico” (il cui impiego è sempre stato comunque facoltativo).
Gli alimenti naturalmente privi di glutine, ma non formulati specificatamente per celiaci, potranno riportare in etichetta, dopo l’indicazione, “senza glutine”, la dicitura “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto per i celiaci”, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del Reg. UE 1169/2011.

Indicazioni sul tenore di lattosio L’indicazione “senza lattosio” è usualmente impiegata per latti e prodotti lattiero-caseari se la concentrazione di lattosio è < 0.1 g/100g o 100 ml.
Per i prodotti “a ridotto contenuto di lattosio” tale tenore residuo deve essere < 0.5 g/100g o 100 ml. Per utilizzare tali indicazioni, sull’etichetta dovrà essere riportata l’informazione sulla soglia residua con modalità del tipo “meno di…”. Per alimenti naturalmente privi di lattosio, tale indicazione sull’etichetta deve essere conforme a quanto previsto dall’articolo 7 del Reg. UE 1169/2011.
Alimenti per diabetici Con l’abrogazione della direttiva 2009/39/CE sarà definitivamente abrogata la categoria ADAP degli “alimenti per diabetici”.
Richiamo al diabete nella denominazione degli integratori Risulta frequente il richiamo al diabete nella denominazione di alcuni tipi di integratori: non essendo più ammissibili per gli alimenti indicazioni quali “prodotto per diabetici”, in parallelo l’uso di tali denominazioni non è più ammissibile. Le imprese produttrici sono quindi invitate a modificare tali denominazioni nelle prossime produzioni.



Autore: Dr.ssa Valentina Rebella 

Data pubblicazione: 17 luglio 2015

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