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IL CONTROLLO DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI NELLA REGIONE MARCHE

  • 13 novembre 2015
  • Autore: Redazione VeSA
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Foto vassoio bicchieri bevanda colorata


Descrizione

Le sostanze come gli additivi, gli enzimi e gli aromi vengono aggiunte volontariamente agli alimenti per prolungarne la durata o per renderli più gradevoli e la loro presenza è indicata nelle etichette dei prodotti. Essi costituiscono i cosiddetti “miglioratori alimentari” (traduzione italiana di “food improvement agents package”).

La legislazione alimentare in materia è volta a raggiungere il risultato più favorevole nella valutazione del rapporto rischio beneficio connesso all’utilizzo della sostanza stessa.

Il principio autorizzativo delle liste positive (oggi elenchi comunitari) è la prima garanzia a tutela del consumatore. L’additivo autorizzato è una sostanza di cui è stata valutata la sicurezza d’uso, di cui sono stati fissati i requisiti di purezza chimica e comunque ne è consentito l’uso solo nel caso di documentata esigenza tecnologica.

A partire dal 1996 (recepimento in Italia delle Direttive n.94/34/CE, n.94/35/CE, n.94/36/CE, n.95/2/CE e n.95/31/CE con DM n.209 del 27.02.1996) l’impiego degli additivi è stato armonizzato a livello comunitario, ovvero disciplinato da direttive del Parlamento e del Consiglio europeo, recepite nell’ordinamento nazionale mediante decreti ministeriali di attuazione.

Il 16.12.2008 sono state emanate nuove disposizioni comunitarie che coinvolgono direttamente il settore alimentare: il Regolamento (CE) n.1333 relativo agli additivi alimentari o norma quadro ed il Regolamento (CE) n.1331 che stabilisce una procedura unica per l’autorizzazione degli additivi, degli enzimi ed aromi alimentari.

I dati necessari per la presentazione delle richieste di nuovi additivi alimentari o di nuovi campi di impiego o di nuove dosi massime sono indicate nel Regolamento (UE) n.234/2011 che ha fornito indicazioni sulle misure di attuazione relative al contenuto, alla redazione e alla presentazione delle domande di aggiornamento degli elenchi dell'Unione contenuti in ogni legislazione alimentare settoriale, alle modalità di controllo della validità delle domande e al tipo di informazioni che devono figurare nel parere dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alla quale spetta la valutazione scientifica del rischio.

Infine, il 12.11.2011 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea tre nuovi Regolamenti (UE): n.1129 - n.1130 - n.1131, mentre il 22.03.2012 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n.231, che completano la legislazione comunitaria in materia di additivi alimentari, integrando e modificando la norma quadro (Reg. CE n.1333/2008).

Situazione attuale

A partire dal 2012 il Ministero della Salute ha attivato un gruppo tecnico con le Regioni e le Province autonome e con l’Istituto Superiore di Sanità per affrontare le questioni legate al “Controllo ufficiale degli additivi alimentari”. Dopo l’adozione di un modello unico di scheda da impiegare nei sopralluoghi presso gli stabilimenti di produzione/commercializzazione e deposito, il gruppo tecnico ha predisposto un Piano nazionale specifico per il controllo ufficiale sia degli additivi tal quali sia degli alimenti. Il Piano nazionale definisce i ruoli e gli obiettivi dei soggetti coinvolti ed è volto alla verifica di conformità alla norma ed alla valutazione dell’esposizione del consumatore a seguito del consumo di alimenti contenenti additivi alimentari, tramite l’esecuzione di controlli ufficiali lungo tutta la filiera di produzione degli alimenti; inoltre, tenuto conto che le sostanze, finora autorizzate, sono circa 400, il Piano ha identificato gli additivi alimentari e le categorie di alimenti da includere in via prioritaria nei piani regionali.

L’attività di controllo ufficiale sugli additivi comprende quindi sia il controllo della composizione e della purezza (stabilimenti di produzione, importazione, industria alimentare), che il controllo negli alimenti nelle fasi di produzione e commercializzazione.

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