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Massimario CCEPS: nuove massime giuridiche riguardanti la Professione Veterinaria

  • 12 giugno 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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In data 11 Giugno 2020 il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito il Massimario delle decisioni CCEPS emanate nel 2018.

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), con sede presso il Ministero della Salute, è un organo di giurisdizione speciale la cui composizione si determina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute e del Ministro della Giustizia, sentite le Federazioni nazionali degli Ordini e dei Collegi (art. 17, comma 1, d.lgs.C.p.S. n. 233/1946).

Come ogni anno quindi la CCEPS ha redatto e pubblicato il Massimario cioè un documento in cui vengono raccolte le decisioni assunte dalla stessa Commissione su controversie fra chi esercita professioni sanitarie e i relativi Ordine di appartenenza. Si parla appunto di massimario in quanto le decisioni sono espresse in forma di massima, senza far riferimento al caso specifico, in modo tale da fornire indicazioni e orientamenti sulle linee da seguire sia da parte degli esercenti le professioni sanitarie che dei rispettivi Ordini chiamati ad esercitare potere disciplinare sui propri iscritti.

Il Massimario pubblicato è relativo all’anno 2018 e le massime collegate a provvedimenti emanati a seguito di ricorsi promossi da Medici Veterinari riguardano la certificazione veterinaria, l’uso in deroga di farmaci destinati all’uomo, conchectomia e caudotomia e infine condotta colpevolmente omissiva del professionista.

Di seguito si riportano le massime riguardanti la professione veterinaria:

1. Certificato medico veterinario

Il certificato medico veterinario è un atto con il quale il sanitario dichiara conformi a verità i fatti di natura tecnica accertati personalmente e che producono certezza legale valutabili ai fini dell’articolo 481 c.p. Poiché il divieto di interventi chirurgici su animali a meri fini estetici coinvolge interessi sensibili e richiede forme di tutela particolarmente attente a causa della estrema diffusione del fenomeno vietato, per effetto della oggettiva difficoltà ad attuare un controllo adeguato, assume maggiore effetto la certificazione, che deve essere accurata e dettagliata, in modo che possa evincersi chiaramente e incontrovertibilmente la necessità dell’intervento come unico rimedio percorribile. A tal fine, anche per la sua correttezza formale, il certificato deve riportare la diagnosi a fronte della problematica riscontrata sull’animale, la tipologia di intervento praticato, oltre che tutti gli elementi probatori quali riscontri fotografici e accertamenti diagnostici atti a supportare e giustificare la scelta del veterinario. Decisione n. 55 del 17 maggio 2018

2. Farmaco destinato all’uso veterinario

Solo la presenza in commercio di un farmaco destinato all’uso specificamente veterinario rende illegittima la prescrizione dell’equivalente farmaco destinato ad uso umano; in tal caso, comunque, il professionista è tenuto ad una preliminare valutazione diagnostica della patologia e verifica della assenza di uno specifico medicinale veterinario autorizzato contenente il medesimo principio farmacologico (in conformità della circolare ministeriale n. 8307/2011), compito che, per essere assolto, richiede un adeguato percorso di aggiornamento professionale. Decisione n. 53 del 17 maggio 2018

3. Interventi radicali di amputazione

Nel caso in cui il veterinario non ha approntato alcun tentativo terapeutico volto a scongiurare l’intervento definitivo e radicale, se opera nella consapevolezza di non aver verificato la possibilità di risolvere le patologie dichiarate con cure meno invasive, la sua condotta costituisce violazione della disciplina deontologica allorquando pratica interventi chirurgici radicali di amputazione dei padiglioni auricolari e della coda dei cani in quanto questi sono diretti ad assecondare unicamente la volontà dei proprietari. Decisione n. 54 del 17 maggio 2018

4. Limiti alla sindacabilità delle valutazioni a discrezionalità tecnica

Ai fini della osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro della professione di medico veterinario, nonché dell’obbligo di rispetto degli animali, rileva particolarmente il corretto svolgimento dell’attività professionale. Pertanto, nell’esercizio della professione, assume valenza 26 disciplinare la condotta colpevolmente omissiva del professionista che sia stata accertata dalla autorità pubblica in base a valutazioni connotate da discrezionalità tecnica. Tale giudizio, se concorre alla motivazione del provvedimento sanzionatorio, può essere oggetto di sindacato nel procedimento innanzi la Commissione centrale solo in caso presenti vizi logico-giuridici ictu oculi rilevabili. Decisione n. 71 del 17 maggio 2018

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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