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Interventi urgenti per i settori agricolo e zootecnico nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016

  • 15 settembre 2016
  • Autore: Redazione VeSA
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All'articolo 7, dell'Ordinanza della protezione  Civile n. 393 del 13 settembre 2016 sono stati disposti  gli INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE AGRICOLO E ZOOTECNICO:

In particolare:

 

 

  • Al fine di consentire i soli interventi urgenti finalizzati al trasferimento e ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte degli operatori del settore zootecnico colpiti dall’evento sismico in rassegna, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, fatte salve le norme vigenti previste per la tutela della sanità animale, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti possono autorizzare l’espletamento delle predette iniziative, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti normative:

 

 

  1. Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, articoli 3 e 4;
  2. Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126, articoli 3 e 4;
  3. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, articolo 2;
  4. Decreto ministeriale 8 febbraio 2016, n. 3536, articolo 3 ed allegato 1 (CGO 11, CGO 12 e CGO 13)

 

  • In relazione al grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, i detentori ed i proprietari di animali ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione colpiti dai predetti eventi, possono richiedere, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il differimento di 120 giorni degli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica.
     
  • Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i territori di rispettiva competenza, provvedono, alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle aziende interessate. A tal fine le Regioni si avvalgono delle proprie strutture o di altri enti pubblici.


Vedi anche:

Zone colpite dal sisma - Utilizzo, detenzione e distribuzione dei farmaci veterinari

 

 

 

Comuni colpiti dal sisma - Il Ministero concede deroghe per le produzioni lattiero-casearie

 

 

 

Data di pubblicazione: 15 settembre 2016

 

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Categorie: Emergenze
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