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DPCM 10 Aprile 2020: ulteriori disposizioni per fronteggiare COVID-19

  • 13 aprile 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo DPCM 10 Aprile 2020 relativo a “ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Il DPCM, pubblicato in Gazzetta ufficiale l’11 Aprile 2020, sarà in vigore dal 14 Aprile 2020 fino al 3 Maggio 2020.

Il nuovo dispositivo indica una serie di misure restrittive e limitazioni per contrastare e contenere il diffondersi della pandemia e stabilisce quali attività commerciali al dettaglio (allegato 1), servizi per la persona (allegato 2) e attività produttive, industriali e commerciali (allegato 3) continueranno ad essere aperte (come era stabilito dai precedenti DPCM) o potranno riaprire.

In particolare quindi, a partire dal 14 Aprile, sarà consentita la riapertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e verranno inserite tra le attività produttive consentite, ad esempio, la silvicoltura e l'industria del legno (nulla cambia per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio e i servizi per la persona che risultavano già consentite mentre diverse modifiche riguardano le attività produttive con riavvii e sospensioni varie).

Nel DPCM si sottolinea inoltre che sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che devono garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie, lacustri e nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

In ogni caso negli esercizi commerciali aperti devono essere applicate misure opportune per evitare il rischio di una ripresa dei contagi. In particolare quindi deve essere impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e devono essere applicate le seguenti misure (indicate all'allegato 5):

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di 1 metro.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Il DPCM prevede che restino inoltre garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, l'attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati e nelle attività professionali di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie e, se possibile, l’attuazione della modalità di lavoro agile.

Nelle attività professionali (che non quindi sono sospese Ndr) si raccomanda inoltre che

a) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

b) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine, forme di ammortizzatori sociali.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, anche non di linea, i Presidenti di Regione dispongono la programmazione del servizio erogato dalle aziende con riduzione o anche soppressione dei servizi, sulla base delle effettive esigenze, in modo tale da contenere l'emergenza sanitaria e assicurare i servizi minimi essenziali, in ogni caso erogati in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

Per le stesse finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne.

Di seguito sono indicate le misure restrittive che continueranno ad essere mantenute:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per le stesse motivazioni sopra indicate. Resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

b) le persone che presentano sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) alle persone in quarantena o risultate positive al virus è assolutamente vietato spostarsi dalla propria abitazione o dimora;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

e) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, sempre nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, come ad esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado;

l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative e di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) le assenze maturate dagli studenti delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali né ai fini delle relative valutazioni;

p) le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate;

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s) sono sospesi i congressi, i convegni, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneità per il rilascio della patente di guida, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini;

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y) le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.

All’articolo 2 del nuovo DPCM vengono indicate le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali, che non sono sospese. In particolare tali attività (indicate nell’allegato 3) dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 Marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. I Servizi Veterinari, come già nel precedente DPCM 22 Marzo 2020, sono considerati attività essenziali e restano quindi consentiti (per un approfondimento si rimanda all’articolo Attività veterinaria ai tempi del COVID-19: facciamo il punto).

Nei restanti articoli del DPCM 10 Aprile 2020 sono prese in considerazione le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (articolo 3), disposizioni in materia di ingresso in Italia (articolo 4), transiti e soggiorni di breve durata in Italia (articolo 5), disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (articoli 6), esecuzione e monitoraggio delle misure (articolo 7).

Con il nuovo decreto cessano di produrre effetto tutti i precedenti DPCM relativi al COVID-19 mentre si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.

Nella conferenza stampa del 10 Aprile, il Presidente del Consiglio Conte ha sottolineato che “il comitato tecnico-scientifico ci ha dato una conferma: i segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti. Ci sono evidenti indicazioni che le misure di contenimento sin qui adottate dal Governo stanno dando dei frutti, ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi fin qui compiuti. Dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo. Dobbiamo continuare a rispettare le regole anche in questi giorni di festa. Dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociali”.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Emergenze
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