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FASE 2 a pieno regime: Decreto-Legge 16 Maggio 2020 n. 33 e DPCM 17 Maggio 2020

  • 20 maggio 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM 17 Maggio 2020 (di attuazione del Decreto-Legge 16 Maggio 2020, n. 33), in vigore da lunedì 18 Maggio, con il quale si entra a “pieno regime” nella Fase 2 dell’emergenza pandemica da COVID-19.

Di seguito vengono indicate le principali misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, in vigore fino al 14 Giugno 2020 (salvo diversa specifica indicazione contenuta nel decreto):

a) le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è consentito ma non bisogna creare assembramento e va sempre mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. È permesso l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto (vanno rispettate le linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia indicate nell’Allegato 8;

c) dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8. La data indicata può essere anticipata o posticipata in base all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori da Regioni e Province Autonome che, in tal caso, devono individuare i protocolli o le linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività, a meno che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Per consentire la graduale ripresa delle attività sportive, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Per garantire la sicurezza nelle situazioni indicate verranno emanate apposite Linee-Guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) dal 25 Maggio 2020 l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, o presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata in base alla situazione epidemiologica nei propri territori e in tal caso devono individuare i protocolli o le linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio;

g) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

h) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;

i) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

l) dal 15 Giugno 2020 sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. In particolare devono essere rispettati le seguenti misure: posti a sedere preassegnati e distanziati, rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per il personale, sia per gli spettatori, numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi per ogni singola sala. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L’attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all’Allegato 9. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto (se non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate).

m) restano chiuse sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e sono vietate le fiere e i congressi.

n) è consentito l’accesso ai luoghi di culto che deve avvenire in modo organizzato, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, per evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro;

o) sono consentite le funzioni religiose con la partecipazione di persone che si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (Allegati da 1 a 7);

p) musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono aperti al pubblico ma deve essere assicurata, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e dei flussi di visitatori, fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;

q) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore (comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, università per anziani, corsi professionali e attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. Dal 20 Maggio 2020 sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado;

r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

s) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano il recupero delle attività formative, curriculari e di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, come da linee guida pubblicate dall’INAIL;

t) le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

u) le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate;

v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

z) sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;

aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

bb) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

cc) le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;

dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’Allegato 11;

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;

gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

Vengono quindi date ulteriori indicazioni riguardanti le attività professionali (per un approfondimento si rimanda all’articolo Studi professionali: misure di prevenzione e contenimento del contagio da SARS-CoV-2), le attività degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive.

Nel DPCM sono dunque indicate le Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

c) nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’Allegato 16;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’Allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali;

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

g) è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte (per un approfondimento si rimanda all’articolo Corretto uso delle mascherine nella vita quotidiana).

Nel nuovo DPCM vengono inoltre date indicazioni riguardanti

  • Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2),
  • Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4),
  • Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5),
  • Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero (art. 6),
  • Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 7),
  • Misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 8),
  • Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità (art. 9),
  • Esecuzione e monitoraggio delle misure (art. 10).

Il DPCM inoltre comprende una serie di Allegati di chiarimento e approfondimento di molti aspetti:

  • Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo (All. 1),
  • Protocollo con le Comunità ebraiche italiane (All. 2),
  • Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane (All. 3),
  • Protocollo con le Comunità ortodosse (All. 4),
  • Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh (All. 5),
  • Protocollo con le Comunità Islamiche (All. 6),
  • Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (All. 7),
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 (All. 8),
  • Spettacoli dal vivo e cinema (All. 9),
  • Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (All. 10),
  • Misure per gli esercizi commerciali (All. 11),
  • Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (All. 12),
  • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (All. 13),
  • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nel settore del trasporto e della logistica (All. 14),
  • Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (All. 15),
  • Misure igienico-sanitarie (All. 16),
  • Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (All. 17).

Nel Decreto-Legge 16 Maggio 2020, n. 33 vengono inoltre stabilite ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dovranno essere applicate dal 18 Maggio al 31 Luglio 2020.

In particolare le misure di contenimento prevedono:

1. Da lunedì 18 Maggio ci si può spostare all'interno della regione senza nessuna limitazione e quindi non sono più necessarie le autocertificazioni. Fino al 2 Giugno 2020 sono però vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova e gli spostamenti da e per l’estero, se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Le movimentazioni tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

2. Resta assolutamente vietata la mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura destinata allo scopo.

3. L'Autorità Sanitaria applica la quarantena precauzionale ai soggetti che abbiano avuto "contatti stretti" con i casi confermati di positività al virus SARS-CoV-2 e agli altri soggetti eventualmente indicati nei provvedimenti adottati dalle singole regioni (limitatamente ai loro territori) o dal Governo (se applicabili su scala nazionale).

Per la definizione di contatto stretto, si fa riferimento a quella data dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (ECDC).

4. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

6. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

7. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti di tali protocolli o linee guida, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

8. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica   sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte.

Infine vengono indicati i controlli e le sanzioni in cui si incorre in caso di mancato rispetto delle misure legiferate.

Viene quindi chiarito che in caso di violazioni del decreto 16 Maggio n. 33, salvo che il fatto costituisca reato penale, sono previste sanzioni amministrative che possono variare da 400€ a 3000€. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo DPCM, il Presidente del Consiglio Conte ha sottolineato la necessità di affrontare “questa fase due con voglia di ricominciare ma con prudenza. I dati della curva epidemiologica sono incoraggianti, ci confermano che gli sforzi collettivi fin qui fatti hanno prodotto i risultati attesi: è sceso il numero dei malati, dei contagiati, dei decessi, è aumentato il numero dei guariti. Abbiamo inoltre potenziato le nostre strutture ospedaliere: abbiamo nuovi posti in terapia intensiva e subintensiva. Abbiamo anche incrementato i controlli con i tamponi e con i test sierologici; stiamo adesso per sperimentare la nuova app Immuni. In definitiva, siamo nella condizione di affrontare questa fase due con fiducia ma anche senso di responsabilità”.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Emergenze
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