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Etichettatura della carne bovina

  • 15 dicembre 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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Obiettivo dell’etichettatura è quello di assicurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine.
Ecco quindi che per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nel consumo di  carni bovine ed evitare truffe ai suoi danni, è stato  necessario istituire da un lato un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall'altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazione al fine di poter fornire informazioni al consumatore mediante un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto stesso.
Infatti, in conseguenza della crisi di mercato della carne bovina dovuta all’ Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE - cosiddetto “morbo della mucca pazza”), l’Unione Europea ha ritenuto necessaria l’introduzione di una normativa armonizzata a livello comunitario sul tema dell’etichettatura delle carni bovine, attraverso l’emanazione del  Regolamento CE 1760/2000 e s.m.i.
Il Regolamento 1760/2000 (d’ora in poi denominato Regolamento), tutt’ora in vigore, prevede sostanzialmente:

  1. l’identificazione e registrazione dei bovini (realizzate tramite l’uso di marchi auricolari per i singoli animali, banche dati informatizzate, passaporti per gli animali, registri individuali tenuti presso ogni azienda ecc.)
     
  2. l’etichettatura delle carni bovine (organizzata in un sistema obbligatorio e in un sistema facoltativo)
     
  3. disposizioni comuni.

Il sistema obbligatorio di etichettatura, introdotto dal Regolamento, permette di evidenziare il nesso fra la carcassa, il quarto o i tagli di carne e il singolo animale, oppure il gruppo di animali , ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare le informazioni che figurano sull'etichetta.

Dopo il  Regolamento 1760/2000, in Italia,  il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha  emanato il D.M. del 30 agosto 2000, atto che dettaglia le modalità applicative del Regolamento.

Il Decreto chiarisce altresì la questione dell’etichettatura per i prodotti non preconfezionati (ad esempio la carne venduta al taglio nella macelleria).

Nei casi sopracitati l’etichetta può essere sostituita da un’informazione scritta, apposta in maniera ben visibile per il consumatore (ad esempio su un cartello posto a fianco del banco frigorifero).

L’etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in modo tale da non consentire la sua riutilizzazione. Le informazioni da riportare in etichetta possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico attribuito dall’impianto di macellazione e/o dal laboratorio di sezionamento. In tal caso, però, la carne deve essere accompagnata da un documento riportante, oltre al codice a barre o codice alfanumerico, tutte le informazioni previste in etichetta.

Nell'esercizio di vendita, in ogni caso, le informazioni riportate devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile. (art.2 D.M. del 30 agosto 2000).

Etichettatura obbligatoria delle carni bovine (Regolamento CE 1760/2000).
A partire dal 1° settembre 2000, il Regolamento impone agli operatori e alle organizzazioni che commercializzano carni bovine di  predisporre  etichette che rechino le seguenti informazioni minime:

  • numero o codice di riferimento che evidenzi il nesso  tra le carni e l’animale o gli animali di origine; il numero può essere ad es. il codice di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni o il numero di identificazione di un gruppo di animali
     
  • numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l’animale o il gruppo di animali e lo Stato (membro UE o Paese terzo) in cui è situato il macello.
    Tali informazioni  devono  essere riportate  di seguito alla dicitura obbligatoria  “Macellato in” , seguito dal nome dello Stato membro o Paese terzo e dal numero di approvazione dello stabilimento di macellazione.
     
  • numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato (Stato membro UE o Paese terzo) in cui è situato tale  laboratorio; queste indicazioni debbono essere riportate dopo la dicitura: “Sezionato in” , seguita dal nome dello Stato membro o Paese terzo e numero di approvazione del laboratorio di sezionamento.

Dal 1° gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine indicano, inoltre:

  • nome dello Stato (membro UE o Paese terzo) in cui è nato l’animale
     
  • nome dello Stato o degli Stati (membri UE o Paesi terzi) in cui è stato effettuato l’ingrasso.

Tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati nello stesso Stato membro o Paese terzo, tali informazioni possono essere  indicate con  la dizione “origine” seguita dal nome dello Stato membro o del Paese terzo.

Per le carni ottenute da animali importati vivi nell’UE e per le quali non sia disponibile l’informazione relativa al luogo di nascita e al luogo di ingrasso, l’indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso è sostituita dall’indicazione “importato vivo nella CE” oppure “importato vivo da …(nome del Paese di provenienza)”.

Esempio etichettatura carni bovine

LA DENOMINAZIONE DI VENDITA
Con l’entrata in vigore del Regolamento CE 361/2008 e l’ emanazione della Circolare 1/2008 che specificano le modalità di utilizzo dei termini “vitello” e “vitellone” al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell’autorità competente, in una delle due categorie seguenti:

  • categoria V, bovini di età non superiore a otto mesi (vitello)
     
  • categoria Z, bovini di età superiore a otto mesi, ma non superiore a dodici mesi (vitellone).

Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita stabilite per ciascun Stato membro (vitello e vitellone per l’Italia) nell’allegato 11 bis del Regolamento CE 361/2008 (all. II punto IV Regolamento CE 361/2008).

Tuttavia, in deroga, gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l’indicazione dell’età alla macellazione con la lettera di identificazione della categoria di cui al punto II dell’allegato del Regolamento.

E’ importante chiarire come, secondo le disposizioni del Regolamento del Decreto ministeriale del 30 agosto 2000 del Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali (MIPAAF), venga definita come etichettatura : “l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita”.

E’ fondamentale cioè che le informazioni offerte al consumatore (etichetta o cartello) siano in grado di evidenziare il nesso tra le carni poste in vendita sul banco e il singolo animale o il gruppo di animali da cui provengono.

SISTEMA DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA
 

Oltre alle indicazioni obbligatorie, il Regolamento, fornisce anche indicazioni  in merito ad un sistema di etichettatura facoltativo, dando la possibilità agli operatori di aggiungere informazioni diverse e aggiuntive a quelle previste alla sezione I del Regolamento 1760, potendo così garantire una maggiore tracciabilità della carne stessa.

Per le etichette contenenti indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del Regolamento, ciascun operatore o ciascuna organizzazione sottopone per approvazione un disciplinare all'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la commercializzazione delle carni bovine in questione (nel caso dell’Italia al MIPAAF ).
Il disciplinare dell'etichettatura facoltativa indica:

  • le informazioni da riportare in etichetta,
     
  • le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni,
     
  • il sistema di controllo che sarà applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dall'autorità competente e designato dall'operatore o dall'organizzazione; tali organismi devono corrispondere ai criteri stabili nella norma europea EN/45011,
     
  • nel caso di un'organizzazione, le misure da adottare nei confronti dei membri che violino il disciplinare

Se le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati approvano il disciplinare presentato, l'operatore o l'organizzazione di cui trattasi sono autorizzati a etichettare le carni bovine a condizione che l'etichetta rechi il nome o il logotipo rispettivo (art. 16, sez. II Regolamento CE 1760/2000 e s.m.i.)
In data 27 giugno 2014, l’Unione Europea ha poi da poco emanato il  nuovo Regolamento n. 653/2014, che modifica il Regolamento 1760/2000, introducendo anche per i bovini l'identificazione elettronica (EID) al pari degli ovi-caprini.

L’Allegato I del Regolamento (UE) 653/2014, che riepiloga l’elenco dei mezzi di identificazione ufficiali consentiti, verrà modificato al comma a) marchio auricolare convenzionale, a decorrere dal 18 luglio 2019, con l’aggiunta  dei seguenti commi:

  1. identificatore elettronico sotto forma di marchio auricolare elettronico
  2. identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale
  3. identificatore elettronico sotto forma di transponder iniettabile

Poiché l’introduzione delle relative disposizioni comporta notevoli investimenti, occorre prevedere un periodo di transizione di cinque anni per concedere agli Stati membri il tempo necessario a prepararsi. Durante tale periodo di transizione, i marchi auricolari convenzionali continueranno a rappresentare l’unico mezzo ufficiale di identificazione dei bovini.

Fino al 18 luglio 2019 i marchi auricolari attualmente in uso continueranno a rappresentare l'unico sistema consentito di identificazione dei bovini.
A decorrere dal 18 luglio 2019, gli Stati membri garantiscono che siano ultimate le infrastrutture necessarie per provvedere all’identificazione degli animali sulla base di un identificatore elettronico come mezzo ufficiale di identificazione, conformemente al presente regolamento. (art. 4 del Regolamento n. 653/2014).

L’identificazione elettronica de bovini non sarà obbligatoria ma a regime volontario, poiché renderla obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori;
In conclusione si può affermare che un sistema preciso ed efficace di etichettatura presuppone la possibilità di risalire dalle carni etichettate all’animale o agli animali di provenienza, rappresentando quindi un sistema fondamentale di trasparenza delle informazioni per i consumatori e per la responsabilizzazione degli operatori di filiera.

Fonti: 
Camera di commercio di Torino - Carni bovine 

Ministero delle politiche Agricoli e Forestali 

 

Autore: Dott. M. Canalini


Data di pubblicazione: 15/12/2014

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