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Comunicazione della Commissione sull’applicazione dell’art. 26, paragrafo 3 del Reg (UE) 1169/2011

  • 1 marzo 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Il 31 Gennaio 2020, la Commissione Europea, Direzione generale della Salute e della Sicurezza Alimentare, ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una comunicazione per fornire agli operatori del settore alimentare e alle autorità nazionali alcuni orientamenti sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1169/2011 (che per comodità indicherò di seguito semplicemente come Regolamento). Nel documento viene immediatamente sottolineato che la comunicazione chiarisce le disposizioni già contenute nella normativa applicabile, non estende gli obblighi derivanti da tale normativa né introduce requisiti aggiuntivi per gli operatori interessati e le autorità competenti.

Innanzitutto è utile ricordare le definizioni di INGREDIENTE PRIMARIO, LUOGO DI PROVENIENZA e PAESE DI ORIGINE. Si rimanda quindi al seguente link.

L’articolo 26, paragrafo 3 del Regolamento enuncia:

1) Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.

Questo primo comma stabilisce quindi due condizioni affinché sia obbligatorio fornire indicazioni sull’ingrediente primario: 1) l’esistenza di un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento finale e 2) il fatto che detta indicazione non sia la stessa di quella riferita all’ingrediente primario.

Inoltre al secondo comma dell’articolo si indica che:

2) Questi specifici obblighi di etichettatura si applicano soltanto ai casi che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento di esecuzione (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della commissione).

Tale regolamento, all’art. 1 stabilisce che il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento può essere indicato «attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l’origine ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza» (spesso tali denominazioni si riferiscono a un luogo geografico, a una regione o a un paese nel quale l’alimento in questione è stato originariamente prodotto o commercializzato e col tempo sono diventate denominazioni generiche/usuali di una determinata categoria di alimenti senza creare nel consumatore la percezione di una specifica origine geografica dell’alimento in questione, come ad es. salsiccia di Francoforte). Inoltre si precisa che il regolamento di esecuzione non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine.

Al contrario i nomi commerciali contenenti indicazioni geografiche, i quali costituiscono marchi d’impresa non registrati ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione e quindi sono soggetti agli obblighi derivanti dall’articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento.

L’indicazione del nome, della ragione sociale o dell’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposti sull’etichetta non costituiscono un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del Regolamento (articolo 2, paragrafo 2, lettera g) quindi non determinano l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3.

Allo stesso modo le denominazioni legali contenenti un’indicazione geografica non devono essere considerate come un’indicazione dell’origine dell’alimento.

Le diciture «fatto in (paese)», «made in (paese)», «prodotto in (paese)», «prodotto di (paese)», al contrario, devono essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento. 

La dicitura «confezionato in» indica chiaramente il luogo in cui il prodotto è stato confezionato e, in genere, è improbabile che induca il consumatore a ritenere che si tratti di un’indicazione dell’origine e quindi non va intesa come tale.

Allo stesso modo espressioni come «prodotto da/fabbricato da/confezionato da (nome dell’operatore del settore alimentare seguito dal suo indirizzo)» o «prodotto da/fabbricato da X per Y» fanno riferimento al relativo operatore del settore alimentare e, in genere, è improbabile che suggeriscano al consumatore un’indicazione dell’origine dell’alimento.

Acronimi, illustrazioni o altre diciture aggiunte su base volontaria al solo scopo di aiutare i consumatori a individuare la propria lingua sulle etichette multilingue non devono essere considerati un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento.

Le diciture «genere», «tipo», «stile», «ricetta», «ispirato a/alla» seguite da un’indicazione geografica si riferiscono solitamente alla ricetta o a caratteristiche specifiche dell’alimento o della sua trasformazione e non devono essere considerate un’indicazione di origine.

Le bandiere e/o le cartine geografiche chiaramente visibili, riferite a uno specifico territorio geografico, devono essere considerate un’indicazione dell’origine e determinare di conseguenza l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento. Anche altri simboli nazionali riconoscibili, quali un monumento nazionale, un paesaggio o una persona, potrebbero essere percepiti dal consumatore come un’indicazione dell’origine di un alimento. Tuttavia poiché la loro interpretazione dipende, tendenzialmente, dal prodotto e dal paese, tali rappresentazioni grafiche devono essere valutate caso per caso.

Come già indicato, se un alimento presenta indicazioni geografiche protette ai sensi del diritto dell’UE o marchi d’impresa registrati, il regolamento di esecuzione non deve essere applicato e quindi neanche l’art. 26, paragrafo 3 del Regolamento. Se però tale alimento presenta anche indicazioni visive che si riferiscono a luoghi geografici si rientra nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione.

Riassumendo:

le seguenti informazioni presenti in etichetta rappresentano un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento e quindi il loro impiego determina l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3 del Regolamento:

1. diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche,

2. marchi d’impresa non registrati,

3. diciture «fatto in (paese)», «Made in (paese)», «prodotto in (paese)», «prodotto di (paese)»,

4. bandiere e/o le cartine geografiche.

Le seguenti informazioni presenti in etichetta non devono essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento e quindi il loro impiego non determina l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3 del Regolamento:

1. indicazioni geografiche protette (non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775),

2. marchi d’impresa registrati (non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775),

3. nome/la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare,

4. denominazioni usuali contenenti indicazioni geografiche,

5. denominazioni legali contenenti un’indicazione geografica,

6. diciture «confezionato in», «prodotto da/fabbricato da/confezionato da (nome dell’operatore del settore alimentare seguito dal suo indirizzo)» o «prodotto da/fabbricato da X per Y»,

7. acronimi, illustrazioni o altre diciture aggiunte su base volontaria al solo scopo di aiutare i consumatori a individuare la propria lingua sulle etichette multilingue,

8. diciture «genere», «tipo», «stile», «ricetta», «ispirato a/alla» seguite da un’indicazione geografica.

Di seguito vengono riportate altre utili considerazioni e indicazioni:

a) Per quanto riguarda i prodotti biologici, il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, oltre a fornire un quadro normativo generale per la produzione biologica, definisce anche le condizioni per l’etichettatura di tali prodotti e per l’uso del logo UE. In particolare, quando viene usato tale logo, deve essere fornita un’indicazione del luogo di provenienza in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Tale norma stabilisce quindi di fornire al consumatore informazioni equivalenti a quelle contemplate dall’articolo 26, paragrafo 3.

b) L’articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento si applica anche ai prodotti trasformati a base di un unico ingrediente qualora l’ultima trasformazione sostanziale del prodotto sia avvenuta in un luogo diverso da quello di origine della materia prima o qualora l’ingrediente provenga da luoghi diversi. In particolare però è anche necessario (condizioni dell’art. 26 comma 3) che il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento sia indicato e il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario (unico ingrediente) sia diverso da quello dell’alimento.

c) Il Regolamento non prevede alcuna deroga all’obbligo di indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza degli ingredienti primari quando tale paese o luogo non è lo stesso di quello dell’alimento. Pertanto, ad esempio anche quando è scontato che l’ingrediente primario di un alimento possa essere reperito soltanto al di fuori dell’UE e l’indicazione dell’origine fornita riguardo all’alimento finale si riferisca all’UE (o ad uno o più Stati membri), l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario in questione deve essere riportata.

d) L’ingrediente primario può anche essere rappresentato da un ingrediente composto.

Il Reg di esecuzione 2018/775 all’art. 2 fornisce un elenco di zone geografiche a cui deve fare riferimento l’indicazione dell’ingrediente primario. In alternativa l’operatore del settore alimentare può utilizzare la seguente dicitura (o una formulazione simile): «(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)».

Le informazioni fornite sull’ingrediente primario devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili e sempre indicate mediante parole o con codici paese come USA, UK, ecc.

All’articolo 3 del Reg di esecuzione sono quindi specificate le norme relative alla collocazione e alla presentazione delle informazioni in questione che in particolare devono:

1) comparire nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento. A tal proposito, se il nome del prodotto comprende un’indicazione dell’origine ed è ripetuto più volte sull’imballaggio o le indicazioni grafiche, come ad esempio le bandiere, sono rappresentate in più punti è obbligatorio ripetere anche le informazioni riguardanti l’origine dell’ingrediente primario.

2) per quanto riguarda le dimensioni, i caratteri utilizzati devono presentare parte mediana (altezza della lettera x) pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l’altezza della x dei caratteri utilizzati può essere pari o superiore a 0,9mm. In particolare però, se il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’alimento è indicato con parole, le informazioni sul luogo di origine o provenienza dell’ingrediente primario deve avere caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75% di quella utilizzata per tali indicazioni e comunque non inferiore a 1,2mm (o 0,9mm come indicato per le confezioni di piccole dimensioni).

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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