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D. lgs 231/2017: nuova disciplina sanzionatoria per l’etichettatura

  • 12 febbraio 2018
  • Autore: Redazione VeSA
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In data 8 febbraio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018) il D.Lgs. 15 dicembre 2017 n. 231 riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi di quanto già disposto dalla Legge di delegazione europea 2015.

Il decreto legislativo entrerà in vigore il 9 maggio 2018 (90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) e fino a quella data resteranno in vigore le disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

Il nuovo decreto quindi stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 1169/2011 riguardanti:

  • le pratiche leali di informazione (art. 3);
  • gli obblighi informativi da parte degli OSA (art. 4);
  • l’apposizione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati (art. 5);
  • le modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie (art. 6);
  • la vendita a distanza (art. 7).

Nella norma vengono poi prese in considerazione le sanzioni per la violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie in etichetta ed in particolare per quanto riguarda:

  • la denominazione dell'alimento (art. 8);
  • l'elenco degli ingredienti (art. 9);
  • i requisiti nell'indicazione degli allergeni (art. 10);
  • l'indicazione quantitativa degli ingredienti e l'indicazione della quantità netta (art. 11);
  • il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento (art. 12);
  • il paese di origine o luogo di provenienza (art. 13);
  • il titolo alcolometrico (art. 14);
  • le dichiarazioni nutrizionali (art. 15).

Vengono quindi stabilite le sanzioni per le violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti (art. 16)

Il decreto infine stabilisce ulteriori obblighi, e relative sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa, sui seguenti aspetti dell’etichettatura e della vendita di alimenti:

  • diciture o marche che consentono di identificare la partita a cui appartiene una derrata alimentare (art. 17);
  • vendita di alimenti non preimballati tramite distributori automatici o locali automatizzati (art. 18);
  • vendita di alimenti non preimballati (art. 19);
  • le menzioni che devono essere riportate sui prodotti non destinati al consumatore (art. 20).

Da sottolineare la definizione, nel nuovo decreto, del “soggetto responsabile” che risulta essere l’OSA con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato. Se l’OSA non è stabilito nell’Unione, il responsabile è l’importatore che ha sede nel territorio dell’Unione.

Nel decreto si chiarisce che l’autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf oltre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

In fase transitoria, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018, che risultino non conformi al decreto possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Saranno invece escluse dal regime sanzionatorio

1) le forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, nel caso di alimenti che presentino irregolarità di etichettatura, purché tali irregolarità non riguardino la data di scadenza o le informazioni su sostanze che possono provocare allergie o intolleranze,

2) gli alimenti che siano immessi sul mercato con una "adeguata rettifica scritta" delle informazioni non conformi a quanto previsto dal decreto.

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

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