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Indicazione di origine del LATTE e del LATTE USATO COME INGREDIENTE NEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ancora obbligatoria

  • 24 luglio 2019
  • Autore: Redazione VeSA
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Con il Decreto 18 Marzo 2019, pubblicato sulla GU Serie Generale n.170 del 22/07/2019, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ha prorogato di 1 anno il Decreto 9 dicembre 2016 concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari.

In particolare quindi le disposizioni stabilite, in scadenza il 31 Marzo 2019, sono state prorogate fino al 31 Marzo 2020 quando entrerà in vigore (1 Aprile 2020) il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2018/775 della Commissione del 28 Maggio 2018 recante le modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alle informazioni da fornire ai consumatori per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.

Si ricorda quindi che il Decreto 9 dicembre 2016 stabilisce che venga riportata in etichetta l’indicazione di origine  del  latte  o  del  latte  usato  come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, utilizzando le seguenti diciture:

a) «Paese di mungitura»: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

b) «Paese di condizionamento o di trasformazione»: nome  del  paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei  prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso  Paese, l'indicazione  di  origine  può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura:  «Origine  del latte»: nome del Paese.

Se le operazioni di mungitura, condizionamento e trasformazione avvengano in diversi Paesi UE possono essere utilizzate le seguenti  diciture:

«latte  di  Paesi  UE»  per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per le operazione di condizionamento o di trasformazione;

Se le stesse operazioni avvengano in diversi Paesi situati al di fuori dell'Unione Europea possono essere utilizzate le seguenti diciture:

«latte di Paesi non UE» per l'operazione di mungitura,  «latte  condizionato o trasformato in Paesi non UE» per le operazione di condizionamento o di trasformazione.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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