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INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SU SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

  • 24 ottobre 2017
  • Autore: Redazione VeSA
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La Commissione Europea, con una Comunicazione del 13/07/2017, fornisce importanti chiarimenti a proposito della comunicazione di informazioni ai consumatori su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 impone l’obbligo di fornire sempre ai consumatori informazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti, compresi gli alimenti non preimballati. Per quest’ultima categoria di prodotti, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali sulle modalità di informazione del consumatore.

In particolare l’art. 9, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce che “sono obbligatorie le seguenti indicazioni: qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”.

All’articolo 21 si indica quindi che “le sostanze in grado di provocare allergia o intolleranza devono essere indicate nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II e devono essere evidenziate attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo”.

 

Negli ALIMENTI PREIMBALLATI IN CUI È PREVISTO UN ELENCO INGREDIENTI:

1. gli ingredienti prodotti da cereali contenenti glutine devono essere dichiarati con una denominazione che contenga un chiaro riferimento al tipo specifico di cereale.

Ad esempio: aceto di malto d’ORZO, fiocchi d’AVENA.

2. se si utilizzano i termini “spelta”, “khorasan” e “duro” è obbligatorio un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale e quindi al grano. Il termine GRANO potrà quindi essere corredato dalla parola “spelta”, “khorasan” o “duro”, aggiunta su base volontaria.

Ad esempio: GRANO o GRANO (duro) o GRANO duro.

3. L’indicazione del tipo specifico di cereale potrà essere corredata dalla parola glutine aggiunta su base volontaria.

Ad esempio: farina di GRANO o farina di GRANO (contiene glutine) o farina di GRANO (glutine).

4. Se il glutine è aggiunto in quanto tale come ingrediente è necessario indicare il tipo di cereale da cui deriva.

Ad esempio: glutine (GRANO) o glutine di GRANO o glutine (da GRANO).

5. Se il prodotto contenente uno dei cereali indicati nell’allegato II soddisfa le prescrizioni stabilite nel Regolamento (UE) 828/2014 (relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti) si potrà utilizzare sul prodotto la dicitura “senza glutine” o “con contenuto di glutine molto basso”. In ogni caso il cereale presente nel prodotto dovrà essere comunque indicato ed evidenziato nell’elenco degli ingredienti.

6. Per quanto riguarda la frutta a guscio, nell’elenco ingredienti va riportato il tipo specifico figurante nell’allegato II del Regolamento 1169/2011 (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland).

7. Se sono stati utilizzati ingredienti o coadiuvanti tecnologici ottenuti da questi tipi di frutta a guscio, l’ingrediente deve essere indicato con un riferimento chiaro alla denominazione specifica del tipo di frutta a guscio.

Ad esempio: aromi (MANDORLA)

Per quanto riguarda l’evidenziazione dell’allergene, viene lasciata una certa libertà di scelta (dimensione o stile del carattere, colore dello sfondo).

8. In particolare però quando il nome di un ingrediente è composto da più parole è sufficiente evidenziare solo la parola corrispondente alla sostanza/prodotto allergenizzante (LATTE in polvere, farina di GRANO).

9. Quando il nome di un ingrediente comprende il nome di un allergene in un’unica parola (ad esempio la parola tedesca MILCHpulver) è sufficiente evidenziare la parte del nome dell’ingrediente corrispondente alla sostanza/prodotto figurante nell’allegato II.

10. Inoltre se un ingrediente composto contiene sostanze allergenizzanti saranno queste a dover essere evidenziate.

11. Nel caso in cui più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengano dalla stessa fonte o da un unico prodotto figurante nell’allegato II, questo deve essere precisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.

In particolare il riferimento alla sostanza allergenizzante può essere ripetuto ogni volta ma è anche accettabile qualsiasi presentazione che chiarisca che diversi ingredienti o coadiuvanti provengono da un’unica sostanza allergenizzante.

Ad esempio considerando un alimento che contiene diversi ingredienti, additivi e coadiuvanti tecnologici provenienti dal grano, la situazione può essere così dichiarata nell’elenco ingredienti:

Ingredienti: ……., farina di GRANO, additivo A da GRANO , additivo B da GRANO, supporto da GRANO, coadiuvante tecnologico da GRANO.

Oppure

Ingredienti: ……., farina (*), additivo A (*), additivo B (*), supporto (*), coadiuvante tecnologico (*).

(*): da GRANO

12. Nella nota si specifica anche che la ripetizione delle indicazioni degli allergeni al di fuori dell’elenco degli ingredienti (utilizzando la parola contiene o simboli vari) non è possibile fatte salve le vigenti disposizioni unionali applicabili a specifici alimenti.

 

Negli ALIMENTI PREIMBALLATI IN CUI NON È PREVISTO UN ELENCO INGREDIENTI:

13. viene utilizzato il termine “contiene” seguito dalla denominazione della sostanza/prodotto figurante nell’allegato II.

Ad esempio nel vino viene utilizzata l’indicazione “Contiene solfiti”.

14. Il Regolamento (UE) 1169/2011 però specifica che nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto allergenizzante lo stesso non dovrà essere indicato in etichetta.

Ad esempio nel caso del formaggio (per il quale non è richiesto un elenco ingredienti purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi), che è chiaramente preparato con il latte, quest’ultimo non deve essere indicato in etichetta come allergene.

15. Se però, per l’alimento in questione sia fornito, su base volontaria o obbligatoria, l’elenco degli ingredienti, allora, la sostanza allergenizzante deve essere evidenziata.

Ad esempio: Formaggio al peperoncino

Ingredienti: LATTE, peperoncino (3%), sale, caglio.

16. Ed ancora, se l’alimento, oltre all’allergene di cui è data chiara indicazione nella denominazione, contiene altri allergeni, questi devono essere evidenziati.

Ad esempio: Formaggio alle noci

Ingredienti: LATTE, NOCI (5%), sale, caglio.

17. Inoltre, se tale alimento è venduto con un marchio o una denominazione commerciale che di per se non fa chiaramente riferimento ad uno degli allergeni dell’allegato II la denominazione dovrà essere integrata con informazioni supplementari contenenti un chiaro riferimento all’allergene in questione.

Ad esempio la denominazione “Ambert” è integrata con l’indicazione “formaggio blu di fattoria” posta immediatamente accanto, dove il termine formaggio è un chiaro riferimento al latte (allergene).

18. Se un alimento, per il quale non è richiesto l’elenco degli ingredienti, ad esempio il formaggio (con le limitazioni indicate poco sopra), è utilizzato come ingrediente nella preparazione di un altro alimento, allora è necessario evidenziare gli allergeni presenti in questo ingrediente.

Ad esempio: per la Mozzarella non è obbligatorio l’elenco ingredienti.

Se viene fornito, su base volontaria, l’allergene latte va evidenziato (Ingredienti: LATTE, caglio, sale)

Se la mozzarella è un ingrediente composto di un altro prodotto alimentare, l’allergene deve essere indicato.

Ad esempio: Parmigiana di melanzane, Ingredienti: melanzane grigliate, sugo di pomodoro, mozzarella (LATTE, caglio, sale), olio di oliva, sale, spezie.

 

Negli ALIMENTI NON PREIMBALLATI (prodotti sfusi, imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta) (articolo 44 Reg 1169/2011):

19. le informazioni relative alla presenza di allergeni devono comunque essere fornite alla clientela ma i mezzi con i quali ciò si deve realizzare vengono stabiliti da ciascuno Stato membro. In linea di massima sono ammesse tutte le tecniche di comunicazione come etichette, altri materiali di accompagnamento o qualsiasi altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna e la comunicazione verbale (ovvero informazioni verbali verificabili).

20. Se mancano disposizioni nazionali, agli alimenti non preimballati si applicano, a proposito degli allergeni, le disposizioni del Regolamento (UE) 1169/2011. Di conseguenza le informazioni sugli allergeni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili ed essere fornite in forma scritta. Quindi non è possibile fornire informazioni sugli allergeni soltanto su richiesta del consumatore. Si applicano inoltre le indicazioni precedentemente descritte.

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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