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OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE IN ETICHETTA PER I PRODOTTI PREIMBALLATI

  • 18 settembre 2017
  • Autore: Redazione VeSA
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Lo scorso 15 Settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato quattro decreti legislativi che, in attuazione della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), introducono misure necessarie al recepimento di direttive dell’Unione europea o all’adeguamento della normativa nazionale a regolamenti comunitari.

Fra i decreti approvati, uno, in particolare, riguarda l’indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione degli alimenti trasformati preimballati.

Nello specifico il decreto prevede, per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l’obbligo dell’indicazione sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

L'obbligo era già sancito dalla legge italiana (D. Lgs. 109/92, art. 3, comma 1, lettera f) ma era stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare.

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, infatti, nell’elenco delle indicazioni obbligatorie da riportare sui prodotti preimballati destinati al consumatore finale, all’art. 9, paragrafo 1, lettera h, richiede solo “il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare”, responsabile delle informazioni sugli alimenti.

Il decreto inoltre stabilisce un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni.

Il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio.

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

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