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Obbligo di indicazione in etichetta della SEDE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE o CONFEZIONAMENTO degli alimenti

  • 11 aprile 2018
  • Autore: Redazione VeSA
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Dal 05/04/2018 entra in vigore l’obbligo di indicare in etichetta la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento degli alimenti, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 145/2017.

In particolare tale Decreto stabilisce che:

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

 2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione sopra specificate sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Tale indicazione si aggiunge quindi a quelle obbligatoriamente previste dal Regolamento (UE) 1169/2011 (art. 9: denominazione, ingredienti, presenza di allergeni, quantità di alcuni ingredienti, quantità netta, termine minimo di conservazione o data di scadenza, condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni, paese di origine o luogo di provenienza, istruzioni per l'uso, titolo alcolometrico e dichiarazione nutrizionale; art. 10: indicazioni obbligatorie complementari sono previste all’allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti).

Gli operatori dovranno, pertanto, indicare la località e l'indirizzo dello stabilimento (o solo la località se questa consente l'immediata identificazione dello stabilimento) di produzione o di confezionamento (se l'alimento è confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove è stato prodotto).

Le “nuove” indicazioni possono essere omesse nel caso in cui:

a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta (art. 9 Reg. (UE) n. 1169/2011: indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni),

b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al Regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

c)  il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

Si ricorda che l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.

Inoltre e l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

Come tutte le altre indicazioni obbligatorie in etichetta, anche quelle relative alla sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento devono essere facilmente visibili e chiaramente leggibili, così come stabilito dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

In caso di mancato rispetto nel fornire queste ulteriori informazioni al consumatore, l’operatore sarà soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.000 euro a 15.000 euro. Sono previste sanzioni dello stesso importo anche per il caso in cui l'impresa che disponga di più stabilimenti non evidenzi quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e sanzioni da 1.000 euro a 8.000 euro se non vengono rispettate le modalità di presentazione.

La legge affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF).

Si sottolinea che il D.Lgs 145/2017 riguarda solo gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. In questo modo vengono garantite una corretta e completa informazione ai consumatori, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

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