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ORIGINE per PASTA e RISO: da oggi indicazione obbligatoria in etichetta

  • 14 febbraio 2018
  • Autore: Redazione VeSA
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I 2 Decreti relativi all’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine del grano per la pasta e del riso Made in Italy, sono entrati in vigore, dopo 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi rispettivamente il 13/02/2018 per il riso e il 14/02/2018 per la pasta.

I decreti avranno una durata sperimentale di 2 anni e in particolare prevedono le seguenti diciture obbligatorie da apporre in etichetta.

Per la pasta secca (Decreto 26 luglio 2017):

  1. Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato,
  2. Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi non Ue. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, si potrà usare la dicitura: "nome del paese nel quale è stato coltivato almeno il 50% del grano duro e altri Paesi Ue e/o non Ue".

Per il riso (Decreto 26 luglio 2017):

  1. Paese di coltivazione del riso: nome del Paese nel quale il riso viene coltivato,
  2. Paese di lavorazione: nome del Paese dove è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone,
  3. Paese di confezionamento.

Se le fasi di coltivazione e lavorazione avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi non Ue.

Sia per la pasta che per il riso, le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo, chiaramente leggibili ed indelebili. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europea e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

I decreti non si applicheranno alle paste e al riso legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in un Paese terzo.

Come sempre previsto, i prodotti che non soddisfano i requisiti previsti dai decreti, ma che siano stati immessi sul mercato od etichettati prima dell’entrata in vigore degli stessi, potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Trattandosi di etichettatura, per le violazioni degli obblighi previsti dai decreti si applicano le sanzioni previste dall’art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109.

Come sottolinea Coldiretti, la nuova etichettatura mette fine all’inganno dei prodotti importati, spacciati per nazionali, in una situazione in cui un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero, come pure un pacco di riso su quattro.

L'etichetta di origine, inoltre, permette di valorizzare il Made in Italy dai campi alla trasformazione industriale oltre a consentire e garantire, con la corretta informazione, scelte di acquisto più consapevoli da parte dei consumatori.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

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