X
GO

PASTA e RISO: indicazione di origine in etichetta

  • 24 luglio 2017
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 5311
  • 0 Commenti

Sono stati firmati lo scorso 20 Luglio due decreti da parte dei Ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo economico Carlo Calenda relativi all’indicazione dell’origine in etichetta per pasta e riso made in Italy.

I decreti entreranno in vigore entro 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (per consentire l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte) e avranno una durata sperimentale di 2 anni.

In particolare le proposte di indicare obbligatoriamente l’origine di pasta e riso sulle confezioni realizzate e vendute in Italia erano state ufficialmente notificate il 12/05/2017 a Bruxelles con conseguente periodo di sospensione dell’iter legislativo nazionale per un periodo minimo di 3 mesi in attesa del via libera della Commissione Europea. Con la firma dei due decreti, senza il parere positivo dell’Europa, quindi l’Italia andrà in contro ad una probabile e onerosa procedura di infrazione.

In particolare i nuovi decreti prevedono le seguenti diciture obbligatorie da apporre in etichetta.

Per la pasta secca:

  1. Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato,
  2. Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi non Ue. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, si potrà usare la dicitura: "nome del paese nel quale è stato coltivato almeno il 50% del grano duro e altri Paesi Ue e/o non Ue".

Per il riso:

  1. Paese di coltivazione del riso: nome del Paese nel quale il riso viene coltivato,
  2. Paese di lavorazione: nome del Paese dove è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone,
  3. Paese di confezionamento.

Se le fasi di coltivazione e lavorazione avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi non Ue.

Sia per la pasta che per il riso, le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo, chiaramente leggibili ed indelebili. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europea e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

I decreti non si applicheranno alle paste e al riso legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in un Paese terzo.

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

Vedi anche Nota del Sian AV 3 ASUR MARCHE: ETICHETTATURA DI RISO E PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO

 

Stampa
Tag:
Valutazioni:
Nessuna valutazione

Redazione VeSARedazione VeSA

Altri articoli di Redazione VeSA

Contatta l'autore

Contatta l'autore

x