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Brexit e passaporto animali

  • 11 ottobre 2018
  • Autore: Redazione VeSA
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Questa sezione necessita di essere considerata con le dovute cautele in quanto, sebbene la data per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (Brexit) sia fissata per il 29 marzo 2019, ad oggi ancora non si è giunti ad un’intesa precisa, e di conseguenza anche gli adeguamenti normativi connessi possono essere suscettibili di nuovi aggiornamenti.

Il Governo di Londra ritiene che un accordo sia ancora possibile ed auspicabile, nel frattempo si sta preparando a tutte le eventualità: a fine agosto, infatti, ha pubblicato una serie di documenti tecnici relativi a diverse questioni tra cui i passaporti per animali domestici.

Nel caso fuoriuscita della Gran Bretagna senza che sia raggiunta un’intesa, le attuali normative che permettono ai proprietari di animali o loro delegati di viaggiare con animali da compagnia cambieranno: la Gran Bretagna, secondo gli schemi attuali dell’Unione Europea, diventerebbe un Paese Terzo e la richiesta di documenti e controlli sanitari sarà differente in relazione alla inclusione di questa in uno dei 3 elenchi di Paesi Terzi formalizzato nel Regolamento UE 1219/2014.

Solo un ristretto numero di paesi appartiene all’elenco di cui alla parte 1 dell’Allegato II di tale Regolamento, mentre la maggior parte dei Paesi sono nella lista 2, l’inserimento in tale elenco significherebbe condizioni aggiuntive, come ad esempio l’uso di certificati sanitari temporanei. Se un Paese non è compreso nei primi due elenchi, è un “Paese Terzo non in elenco” pertanto i proprietari di animali da compagnia dovranno intraprendere azioni specifiche diversi mesi prima del viaggio.

Il Governo inglese sta cecando, presso la Commissione Europea, di accordarsi affinché la Gran Bretagna entri nel primo o nel secondo elenco di paesi. Nel frattempo, al fine di permettere di pianificare le emergenze, si delineano di seguito gli adempimenti necessari in tutti e tre i casi.

  1. Nel caso in cui la Gran Bretagna diventasse un paese della lista di cui alla parte 1 dell’allegato, ci sarebbero piccoli cambiamenti rispetto alle attuali modalità di viaggio con gli animali domestici, questi riguarderanno principalmente la documentazione necessaria per viaggiare tra Gran Bretagna ed Unione Europea. Mentre, per proprietari di animali, non ci saranno modifiche rispetto a quanto serve attualmente in termini di preparazione sanitaria.
  2. Nel caso in cui la Gran Bretagna diventasse un paese della lista 2 dell’allegato, ci saranno nuovi requisiti da rispettare prima di partire per l’Europa: gli animali, oltre a dover essere identificati tramite microchip, dovranno essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente. Nel certificato sanitario si attesta l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità. La vaccinazione per la rabbia è considerata valida solo se effettuata successivamente all’identificazione dell’animale ed in conformità all’allegato III del regolamento (UE) 576/2013. In caso di prima vaccinazione antirabbica devono trascorrere almeno 21 giorni prima di poter movimentare l’animale. All’arrivo, i proprietari con i loro animali da compagnia, devono riferirsi ad un PIF.
  3. Nel caso in cui la Gran Bretagna diventasse un paese terzo al di fuori delle suddette liste, i proprietari di animali che intendessero viaggiare con i loro animali verso l’Europa dovranno riferirsi ad un Veterinario ufficiale almeno 4 mesi prima della data prevista del viaggio. Gli animali dovranno essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente, che attesti, oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, anche l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI/ml) della prova di titolazione degli anticorpi neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia. L’esame di titolazione deve essere effettuato presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea. Il campione di sangue per la titolazione dovrà essere prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e, in caso di esito favorevole della titolazione, l’animale può essere movimentato solo dopo tre mesi dalla data del prelievo. La titolazione degli anticorpi non va rinnovata nel caso in cui gli animali vengano regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione. La durata della vaccinazione dipende dalla marca di vaccino utilizzata: la maggior parte dei vaccini dura circa 3 anni.

Sia nel secondo che nel terzo caso, i proprietari di animali dovranno discutere delle certificazioni sanitarie con il veterinario di fiducia almeno 4 mesi prima della data in cui intendono partire con i propri animali.

Per quanto riguarda i proprietari di animali che viaggiano dall’Europa verso la Gran Bretagna, questi devono garantire che i loro animali abbiano un sufficiente titolo anticorpale per rientrare nei propri paesi di origine. Il test di titolazione anticorpale deve essere effettuato prima di lasciare l’Europa, ma non è richiesto il periodo di attesa di 3 mesi prima del viaggio.

Il certificato è valido per 10 giorni dalla data di rilascio per l’ingresso in Europa e per 4 mesi una volta all’interno dell’Europa e, pertanto, va rilasciato ogni volta che si viaggia verso l’Europa.

Nel caso di viaggi ripetuti, se l’animale è in regola con le vaccinazioni antirabiche e con test di titolazione, il proprietario deve solo far visitare il proprio animale da un Veterinario ufficiale ed ottenere un nuovo certificato sanitario 10 giorni prima di partire.

 

 

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