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Procedura per la realizzazione di audit regionali verso la Autorità competenti Locali ai sensi del Regolamento CE 882/2004

  • 5 maggio 2016
  • Autore: Redazione VeSA
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Con l’approvazione della Delibera di Giunta n.1244/2014 del 10/11/2014 “Approvazione della procedura per la realizzazione di audit regionali verso le Autorità competenti locali ai sensi dell'art. 4 (p.6) del Regolamento (CE) 882/2004 e della procedura per il controllo e la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali di cui all'art. 8 (p.3) del Regolamento (CE) 882/2004”  la Regione Marche ha regolamentato, secondo quanto previsto dall’art.4 (par.6) del Regolamento  CE 882/2004, le modalità di attuazione delle attività di Audit da parte dell’Autorità Competente Regionale (ACR), individuata nella P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, sulle Autorità  Competenti Locali (ACL), individuate nei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aree Vaste dell’ASUR Marche competenti in materia di Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare.

L'Audit è una tecnica di controllo che ha lo scopo di verificare se i controlli ufficiali condotti dalle Autorità Competenti in materia di mangimi ed alimenti e di salute e benessere degli animali, sono svolti in modo efficace ed idoneo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa e in conformità ai piani di controllo nazionali e regionali.

Nell’allegato A di tale provvedimento vengono definite le modalità di realizzazione ed esecuzione dell’Audit ai sensi dell’art.4 (par.6) del Regolamento  CE 882/2004 mentre nell’allegato B è indicata la procedura per il controllo e la verifica dell’efficacia dei Controlli Ufficiali di cui all’art.8 (par.3) del Regolamento  CE 882/2004 .

L’esecuzione di tale attività di Audit sulle Autorità Competente Locali rientra negli adempimenti LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) come previsto dalla Delibera di Giunta n.986/2014,  “DGR 1750 del 27/12/2013 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economci preventivi per l´anno 2014" - modificazioni ed integrazioni”.

La procedura si applica agli Audit interni alla propria organizzazione e che vengono svolti  dall'Autorità Competente Regionale (ACR)  nei confronti dell'Autorità Competente Locale (ACL), per verificare l’efficacia e l’efficienza delle attività di gestione dei controlli ufficiali in ambito territoriale ed in particolare per accertare :

  • l’attuazione dei controlli ufficiali sugli operatori del settore alimentare secondo la programmazione e la progettazione definita dall’autorità competente locale in funzione del livello di rischio dell’impresa
     
  • la predisposizione e l’effettuazione dei controlli ufficiali secondo procedure documentate e la adeguatezza della relativa documentazione
     
  • l’efficacia, l’appropriatezza e l’affidabilità dei controlli ufficiali effettuati dal personale addetto
     
  • l’adozione di eventuali correttivi da mettere in atto  in seguito al rilievo di non conformità.

Per determinare l’efficacia, intesa come grado di realizzazione delle attività pianificate e il conseguimento dei risultati prefissati, è opportuno includere un’applicazione operativa in loco.

Gli Audit svolti ai sensi dell’art.4,(par.6) del Regolamento CE 882/2004 saranno sia audit di sistema, volti a verificare e valutare il  funzionamento ed i criteri operativi adottati dalle autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali che audit di settore, finalizzati alla verifica di specifiche linee di attività.

Tali audit dovranno essere eseguiti su tutte le Autorità Competenti Locali in un arco temporale  non superiore a cinque anni e, secondo quanto previsto dal Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, sarà considerata accettabile un’attività annuale che abbia coinvolto tutte le autorità competenti, con copertura territoriale pari o superiore al 20% delle Aree Vaste.

L'attività di auditing seguirà le fasi di programmazione, pianificazione, esecuzione, seguito e gestione ed annualmente verrà definito un programma, basato sul rischio, di tale attività.

L’Autorità Competente Regionale nella organizzazione del sistema di audit regionale potrà essere affiancata da un Gruppo di Coordinamento Regionale Audit, costituito da tre componenti  individuati dalla P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare tra gli auditor inseriti nell’Elenco Regionale degli Auditor qualificati per audit su SSR.  Tale Gruppo di Coordinamento Regionale Audit ha una durata massima di tre anni.

La DGRM 1244/2014 definisce nel dettaglio i criteri generali del sistema di Audit Regionale, specificando le modalità di gestione del programma di Audit, la predisposizione delle relative attività e l’esecuzione della verifica in campo, tenendo presente che per la conduzione e la rappresentazione dei risultati verranno utilizzate liste di riscontro e moduli di registrazione a garanzia della trasparenza e della standardizzazione dei risultati.

In merito alla verifica dell’efficacia, nell’allegato B vengono riportate sia le modalità operative che le responsabilità per l’espletamento della stessa. Tale atto consente all’Autorità Competente Regionale di espletare i previsti controlli Ufficiali nel rispetto  dei criteri di efficacia e di imparzialità.
Il Provvedimento demanda ad un atto del Dirigente la definizione della relativa modulistica, di prossima emanazione.

Chi sono le autorità competenti locali per l'assunzione dei provvedimenti previsti dal regolamento CE 882/2004?
 

Autore: Dott.ssa G. Ciccaleni

Data di pubblicazione: 12 dicembre 2014

 

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