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RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DEL SETTORE ALIMENTARE NELLA REGIONE MARCHE

  • 3 novembre 2015
  • Autore: Redazione VeSA
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Gli operatori del settore alimentare che producono, trasformano e commercializzano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell’allegato III del Regolamento CE 853/2004 devono essere riconosciuti dall’Autorità sanitaria competente ai sensi dell’art.4 dello stesso Regolamento.

Ai fini del riconoscimento, gli operatori presentano domanda, corredata da un’idonea documentazione, all’Autorità Competente comprovante il rispetto dei requisiti igienico-strutturali dei locali e delle attrezzature previsti dai Regolamenti CE n.852-853/2004, nonché la predisposizione delle procedure HACCP. L’Autorità Competente procederà al riconoscimento secondo quanto fissato all’art.4, comma 3, fermo restando l’obbligatorietà della visita preventiva e del rilascio del numero di riconoscimento secondo le modalità di cui all’art.3 del Regolamento CE 854/2004. La Regione Marche ha disciplinato le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti in questione con il DDPF n.4 del 15.01.2009.

Inoltre le attività di produzione, trasformazione, e/o confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali sono soggette a riconoscimento con le modalità stabilite nel DDPF n.55 del 28.03.2013 che definisce la modulistica per la presentazione dell’istanza, la documentazione da allegare e le tariffe da applicare, sia per il rilascio e l’aggiornamento dell’autorizzazione che per la variazione della ragione sociale.

Analogamente le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari, sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 852/2004, con le modalità previste dal DDPF n.142 del 21.10.2013 considerato che le modalità applicative di cui al DPR 514/1997, continuano a valere nei limiti in cui non contrastano con la sopravvenuta normativa comunitaria

Nella seguente tabella sono indicati gli stabilimenti riconosciuti per la produzione di alimenti di origine animale e quelli riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

Tabella 1: stabilimenti riconosciuti di OA

 

Tipologia stabilimenti 853 / AV AV1 AV2 AV3 AV4 AV5 tot.
Depositi frigoriferi e impianti di riconfezionamento 6 16 11 1 22 56
Macelli e sezionamenti carni rosse 18 10 12 16 6 62
Macelli e sezionamenti carni bianche 2 6 4 4 1 17
Macelli e sezionamenti grande selvaggina allevata e ratiti       1   1
Carni macinate, preparazioni di carni e CSM 3 3       6
Prodotti a base di carne 20 27 48 28 20 143
Molluschi bivalvi vivi 15 15 4 2 4 40
Prodotti della pesca 10 23 15 6 21 75
Latte e prodotti a base di latte 30 8 26 16 9 89
Uova e ovoprodotti 2 6 11 10 6 35
Cosce di rana e lumache            
Grassi animali fusi   1       1
Stomaci, vesciche e intestini trattati   2 1     3
Gelatine   1       1
Collagene            
TOTALI 106 118 132 84 89 529

Gli stabilimenti di alimenti di origine animale soggetti a riconoscimento sono, al 2014, 529. Le tipologie prevalentemente presenti sono quelli che lavorano prodotti a base di carne, latte e prodotti a base di latte e prodotti della pesca. Significativa è anche la produzione quantitativa di carni avicole con il polo produttivo presente nella ex ZT di Jesi. 15 sono gli stabilimenti soggetti a riconoscimento di competenza del SIAN.

Attualmente a livello regionale le procedure autorizzative degli stabilimenti riconosciuti sono gestite in modo informatico tramite applicativo fornito dal Ministero della Salute (SINTESIS stabilimenti), mentre a livello locale la gestione avviene tramite SIVA.

La procedura prevede l’emissione di un riconoscimento condizionato basato sulla conformità della struttura ai requisiti strutturali stabiliti dalla normativa; entro 90 giorni dalla data del decreto di riconoscimento condizionato il Servizio competente deve eseguire un successivo sopralluogo di verifica dei requisiti gestionali che, se favorevole, consente la conversione del riconoscimento da condizionato a definitivo.

 

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