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Dall'EFSA: nuovi alimenti e alimenti tradizionali: pubblicate le linee guida per le richieste di autorizzazione

  • 15 novembre 2016
  • Autore: Redazione VeSA
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Il 10 novembre 2016 l'EFSA ha pubblicato alcuni documenti che illustrano le modalità con cui predisporre le richieste di autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea di “nuovi alimenti” e di “alimenti tradizionali” da Paesi terzi, a seguito dell'adozione del nuovo regolamento europeo sui nuovi alimenti del novembre del 2015 (Regolamento (UE) 2015/2283).

La prima guida EFSA (link Scientific opinion: guidance document on novel food) presenta un modello da seguire per presentare in modo corretto le informazioni necessarie a dimostrare, da parte dell’impresa produttrice, la sicurezza del nuovo alimento. Individua quindi le modalità di preparazione e presentazione delle domande di autorizzazione di un nuovo prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283. I fascicoli dovranno includere dati sulle caratteristiche compositive, nutrizionali, tossicologiche e allergeniche del nuovo alimento, nonché informazioni sul processo produttivo, gli usi proposti e i livelli di utilizzo.

Il secondo documento (link: Scientific opinion: guidance document on traditional food from third countries) indica invece quali requisiti siano necessari per preparare e presentare un fascicolo per la notifica di un alimento tradizionale, introdotto nella UE  da un Paese terzo, ai sensi dell'articolo 14 ed ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/2283. La sicurezza dell'alimento in questione dovrà essere attestata dalla «storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo», cioè dai dati relativi alla sua composizione e dall'esperienza dell'uso continuato, per un periodo di almeno 25 anni, nella dieta abituale di un numero significativo di persone in almeno un Paese terzo, prima della sua notifica nella UE.

Si ricorda che il Regolamento (UE) 2015/2283, che abroga il Regolamento (CE) n. 258/97 sui Novel Food e che stabilisce le norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato dell'Unione, entrerà in vigore a gennaio del 2018. La procedura specifica per autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e per aggiornare l'elenco dell'Unione è descritta all’articolo 10 del Regolamento.

Differenze tra “nuovi alimenti” e “alimenti tradizionali”

Per ”nuovi alimenti” s’intendono quegli alimenti non utilizzati in misura significativa per il consumo umano nell'Unione Europea prima del 15 maggio 1997, le cui tipologie sono elencate all’articolo 3 del Regolamento 2283, che comprendono anche quelli da nuove fonti (ad esempio l’olio ricco di acidi grassi omega-3 derivato dal krill), quelli ottenuti con nuove tecnologie (ad es. le nanotecnologie) o utilizzando nuove sostanze, ad esempio i fitosteroli (steroli vegetali).

Gli alimenti tradizionali sono un “sottoinsieme” dei nuovi alimenti. Il termine si riferisce agli alimenti non utilizzati in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, ma che vantano una «storia di uso sicuro come alimento in un Paese terzo» (definiti in modo specifico dall’articolo 3 del Regolamento 2283). Possono comprendere alimenti a base di piante, microrganismi, funghi, alghe e animali (ad esempio semi di chia, frutto del baobab, insetti, castagne d'acqua).

Per approfondire, è possibile consultare il sito del Ministero della Salute nella sezione Temi e professioni -> Alimenti -> Alimenti particolari, integratori e novel food -> Nuovi alimenti (novel food):  http://www.salute.gov.it/   

 

Autori: Dott.ssa Alba Minnozzi   -   Dott.ssa Valentina Rebella

 

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