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Reg. (UE) 2017/1981 modifica l’allegato III del Reg. (CE) n.853/2004 per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni

  • 15 novembre 2017
  • Autore: Redazione VeSA
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Il 31 Ottobre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento (UE) 2017/1981 della Commissione, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni.

Il Reg. (CE) n.853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. In particolare, esso dispone che tali operatori assicurino il rispetto dei requisiti specifici in materia di temperatura prima e durante il trasporto di carni.

In particolare però, considerando 2 pareri scientifici dell’EFSA del marzo 2014 (rischi per la salute pubblica connessi al mantenimento della catena del freddo durante il magazzinaggio e il trasporto di carni) e del giugno 2016 (proliferazione di batteri della decomposizione durante il magazzinaggio e il trasporto di carni), e tenuto conto degli strumenti di valutazione disponibili, è stato possibile introdurre approcci alternativi più flessibili per le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni fresche, in particolare di carcasse o tagli di grandi dimensioni, senza un maggiore rischio per la salute pubblica. Questa maggiore flessibilità permetterebbe alle carni di raggiungere il consumatore più rapidamente dopo la macellazione, favorendo i flussi di scambio di carni fresche all’interno dell’Unione.

Nel Reg. (UE) 2017/1981 si stabilisce quindi che:

La carne deve raggiungere una temperatura non superiore a 7°C (temperatura a core) prima del trasporto e restare a tale temperatura durante il trasporto.

Tuttavia il trasporto di carni per la produzione di specifici prodotti può avvenire prima che sia raggiunta tale temperatura se l'autorità competente lo autorizza, a condizione che:

i) tale trasporto avvenga in conformità dei requisiti specificati dalle autorità competenti di origine e di destinazione riguardo al trasporto da un determinato stabilimento a un altro;

ii) le carni lascino immediatamente il macello, o il laboratorio di sezionamento situato nei locali del macello, e il trasporto abbia una durata non superiore a due ore;

iii) tale trasporto sia giustificato da motivi tecnologici.

Inoltre il trasporto di carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi di ovini, caprini, bovini e suini può cominciare prima che sia raggiunta la temperatura non superiore a 7°C purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la temperatura è controllata e registrata nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP;

ii) gli operatori del settore alimentare che spediscono e trasportano carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi hanno ricevuto dall'autorità competente del luogo di partenza un'autorizzazione documentata ad avvalersi di tale deroga;

iii) il veicolo che trasporta carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi è dotato di uno strumento che controlla e registra le temperature ambientali cui sono esposte le carcasse, mezzene, i quarti o le mezzene sezionate in tre pezzi, in modo tale che le autorità competenti possano verificare la conformità alle condizioni di durata e di temperatura stabilite al punto viii);

iv) il veicolo che trasporta carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi raccoglie da un unico macello le carni destinate al trasporto;

v) le carcasse, le mezzene, i quarti o le mezzene sezionate in tre pezzi oggetto di tale deroga devono avere nella parte più interna una temperatura a di 15 °C all'inizio del trasporto se saranno trasportate nello stesso compartimento insieme a carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi che presentano una temperatura non superiore a 7°C;

vi) la partita è accompagnata da una dichiarazione dell'operatore del settore alimentare; tale dichiarazione deve indicare la durata di refrigerazione prima del carico, l'ora a cui è iniziato il carico di carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi, la temperatura superficiale in quel momento, la temperatura di trasporto massima cui carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi possono essere esposte, la durata di trasporto massima consentita, la data dell'autorizzazione e il nome dell'autorità competente che rilascia la deroga;

vii) l'operatore del settore alimentare di destinazione deve informare le autorità competenti prima di ricevere per la prima volta carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi che non raggiungono la temperatura di cui al punto 1 prima del trasporto;

viii) tali carni sono trasportate conformemente ai seguenti parametri: cfr tabella.

Infine il nuovo Regolamento stabilisce che le carcasse, le mezzene, i quarti o le mezzene sezionate in non più di tre pezzi possono essere disossate e sezionate prima di raggiungere la temperatura non superiore a 7°C se le carni hanno lasciato il macello, o il laboratorio di sezionamento situato nei locali del macello, immediatamente e il trasporto abbia avuto una durata non superiore a due ore. In questo caso durante il sezionamento e il disosso, le carni devono essere esposte a temperature ambienti che garantiscano una continua diminuzione della temperatura della carne. Non appena sezionate e, ove opportuno, imballate, le carni devono essere refrigerate alla temperatura non superiore a 7°C, se la loro temperatura non è già inferiore a tale temperatura.

Il Regolamento (UE) 2017/1981 entrerà in vigore il 21 Novembre 2017.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

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