Benessere vitelli
Il Decreto Legislativo 126 del 7 luglio 2011: Attuazione della Direttiva 2008/119/CE stabilisce i requisiti minimi che devono essere rispettati per la protezione dei vitelli in allevamento.
Nessun vitello di età maggiore alle otto settimane di vita può essere tenuto in un recinto individuale, a meno che un Medico Veterinario non ne prescriva l’isolamento per motivi di salute.
Per i vitelli allevati in gruppo sono stabilite le misure dei recinti che devono avere a disposizione, a seconda del loro peso.
I materiali utilizzati per costruire i recinti non devono essere nocivi e devono essere facilmente pulibili e disinfettabili.
La ventilazione, il riscaldamento e l’isolamento termico devono far si che la circolazione dell’aria, la quantità di polveri, l’umidità, la temperatura e la concentrazione dei gas, rimangano entro limiti non dannosi per gli animali.
I vitelli vanno ispezionati almeno due volte al giorno (una volta al giorno se tenuti all’aperto) e ogni impianto indispensabile per la loro salute e il loro benessere deve essere ispezionato almeno una volta al giorno.
Se è presente, l'impianto di ventilazione artificiale deve avere un sistema di allarme.
L' illuminazione (naturale o artificiale) deve essere almeno dalle ore 9.00 alle 17.00.
I vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli allevati in gruppo che possono essere legati per non più di un’ora al giorno al momento della somministrazione del latte; gli attacchi non devono provocare lesioni o sofferenze inutili.
Inoltre ai vitelli non può essere messa la museruola.
Gli animali vanno alimentati almeno due volte al giorno, con accesso contemporaneo agli alimenti; la dieta va adattata in base all’età, al peso e alle caratteristiche fisiologiche e comportamentali.
Gli alimenti devono avere un tenore di ferro in modo da raggiungere un preciso tasso di emoglobina nel sangue (4,5 mmol/litro).
Dalla seconda settimana di età i vitelli devono poter disporre di una quantità adeguata di acqua fresca.