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Benessere vitelli

Il Decreto Legislativo 126 del 7 luglio 2011: Attuazione della Direttiva 2008/119/CE stabilisce i requisiti minimi che devono essere rispettati per la protezione dei vitelli in allevamento.

Nessun vitello di età maggiore alle otto settimane di vita può essere tenuto in un recinto individuale, a meno che un Medico Veterinario non ne prescriva l’isolamento per motivi di salute.

Per i vitelli allevati in gruppo sono stabilite le misure dei recinti che devono avere a disposizione, a seconda del loro peso.

materiali utilizzati per costruire i recinti non devono essere nocivi e devono essere facilmente pulibili e disinfettabili.

La ventilazione, il riscaldamento e l’isolamento termico devono  far si che la circolazione dell’aria, la quantità di polveri, l’umidità, la temperatura e la concentrazione dei gas, rimangano entro limiti non dannosi per gli animali.
 
I vitelli vanno ispezionati almeno due volte al giorno (una volta al giorno se tenuti all’aperto) e ogni impianto indispensabile per la loro salute e il loro  benessere deve essere ispezionato almeno una volta al giorno.

Se è presente, l'impianto di ventilazione artificiale deve avere un sistema di allarme.

L' illuminazione (naturale o artificiale) deve essere almeno dalle ore 9.00 alle 17.00.

I vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli allevati in gruppo che possono essere legati per non più di un’ora al giorno al momento della somministrazione del latte; gli  attacchi  non devono provocare lesioni o sofferenze inutili.

Inoltre ai vitelli non può essere messa la museruola.

Gli animali vanno alimentati almeno due volte al giorno, con accesso contemporaneo agli alimenti; la dieta va adattata in base all’età, al peso e alle caratteristiche fisiologiche e comportamentali.
Gli alimenti devono avere un tenore di ferro in modo da raggiungere un preciso tasso di emoglobina nel sangue (4,5 mmol/litro).
Dalla seconda settimana di età i vitelli devono poter disporre di una quantità adeguata di acqua fresca.