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1) Derivati del pomodoro, sughi e salse: indicazione di origine in etichetta. 2) Derivati del pomodoro: nuovi requisiti qualitativi minimi e criteri di qualità

  • 22 novembre 2017
  • Autore: Redazione VeSA
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Ad Ottobre 2017, è stato firmato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministro dello Sviluppo economico il decreto per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine dei derivati del pomodoro. Il provvedimento introduce la sperimentazione per due anni, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari, la pasta e il riso.

Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro e a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro.

Il provvedimento prevede quindi che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia dovranno obbligatoriamente riportare indicate in etichetta le seguenti indicazioni:

a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;

b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.


Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro: Italia".

Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

I provvedimenti prevedono una fase per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento completo delle etichette e confezioni già prodotte.
Il decreto decadrà in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

 

Inoltre in data 11/11/2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 264 del 11/11/2017) il DM 11 agosto 2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, che fissa i nuovi requisiti qualitativi minimi e i criteri di qualità dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, fabbricati e/o commercializzati in Italia.

Il decreto, che entrerà in vigore il 10/11/2018, si applica quindi ai derivati del pomodoro definiti come prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di Solanum lycopersicum L., di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e classificati, in base alle loro caratteristiche in (art 24, Legge 28 luglio 2016, n. 154):

a) conserve di pomodoro che si distinguono in: pomodori non pelati interi, pomodori pelati interi e pomodori in pezzi;

b) concentrato di pomodoro;

c) passata di pomodoro;

d) pomodori disidratati che si distinguono in: pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro e polvere di pomodoro;

e)  pomodori semi-dry o semi-secchi.

Il decreto si applica anche ai prodotti ottenuti da pomodori di varietà non rosse; in quest’ultimo caso le denominazioni legali sopra indicate devono essere completate con un riferimento al colore del prodotto.

Il provvedimento inoltre stabilisce che nella preparazione dei derivati del pomodoro possono essere impiegati esclusivamente additivi e aromi autorizzati dalla normativa europea e chiarisce che i prodotti che non raggiungono i requisiti minimi stabiliti non possono essere rilavorati e comunque utilizzati per l'alimentazione umana quando abbiano anche una sola delle seguenti caratteristiche:

a) rapporto zuccheri inferiore a 35;

b) rapporto acidità superiore a 12;

 c) acidità volatile superiore a 0,60 per cento di residuo secco al netto di sale aggiunto;

d) impurità minerali superiore a 0,15 per cento di residuo secco al netto di sale aggiunto;

e) colore od odore o sapore anormale.

Negli allegati vengono quindi indicati i requisiti che ciascun tipo di derivato del pomodoro deve possedere.

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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