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AGGIORNAMENTO SULL’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE

  • 30 marzo 2017
  • Autore: Redazione VeSA
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Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 17 marzo 2017, n. 64 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 07 febbraio 2017, n. 27 sulla “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari”. Il Decreto viene pubblicato diversi anni dopo l’entrata in vigore del regolamento citato, che si occupa dei cosiddetti “claims” nutrizionali e di salute ed entrerà in vigore il primo aprile 2017.

Di seguito una tabella riepilogativa che mette a confronto i due decreti.

 

Regolamento CE 1924/2006

Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 07 febbraio 2017 , n. 27

Articolo 3

Principi generali per tutte le indicazioni

1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento. Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:

a) ……;

b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;

c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento;

(…)

Art. 3 Violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo primo, lettere b) e c), del regolamento, impiega nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l’indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l’indicazione è nutrizionale.

Articolo 4

Condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla Salute

(…)

3. Le bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol non possono recare:

a) indicazioni sulla salute;

b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle relative a una riduzione

nel contenuto alcolico o energetico.

Art. 4 Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall'articolo 4,   paragrafo 3, del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, appone un’indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti più dell’1,2 % in volume di alcol, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000, se l’indicazione è sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l’indicazione è nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.

Articolo 5 

Condizioni generali

(…)

3. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante.

Art. 5 Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento concernenti le condizioni generali per l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, nell’apporre in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, l’indicazione nutrizionale o sulla salute non la riferisce, in violazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.

Articolo 6 

Fondatezza scientifica delle indicazioni

(…)

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del settore alimentare o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati pertinenti comprovanti il rispetto del presente regolamento.

Art. 6 Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento in materia di informazioni nutrizionali

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non ottempera alla richiesta dell’Autorità competente ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento entro il termine di trenta giorni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

Articolo 7 

Informazioni nutrizionali

L'obbligo di fornire informazioni a norma della direttiva 90/496/CEE quando è formulata un'indicazione nutrizionale, e le relative modalità, si applicano mutatis mutandis allorché è formulata un'indicazione nutrizionale sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica. Tuttavia, le informazioni da presentare sono costituite dalle informazioni del gruppo 2 di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 90/496/CEE.

Inoltre, secondo i casi, la quantità della sostanza cui fa riferimento un'indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura sull'etichettatura nutrizionale è indicata anche nello stesso campo visivo delle informazioni nutrizionali ed è espressa a norma dell'articolo 6 della direttiva 90/496/CEE. Nel caso di integratori alimentari, le informazioni nutrizionali sono riportate a norma dell'articolo 8 della direttiva 2002/46/CE.

Art. 7 Violazione degli obblighi in materia di informazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 7 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione per la pubblicità generica, l’operatore del settore alimentare che non fornisce l'etichettatura nutrizionale, di cui all’articolo 7 del regolamento, degli alimenti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale o sulla salute è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000.

 

Articolo 8 

Condizioni specifiche

1. Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. Le modifiche dell'allegato sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e, se del caso, previa consultazione dell'Autorità.

Art. 8 Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall’articolo 8 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell’allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione, o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

Articolo 9 

Indicazioni comparative

1. Fatto salvo il disposto della direttiva 84/450/CEE, il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto.

2. Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell'alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un'indicazione, compresi alimenti di altre marche.

Art. 9 Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali comparative derivanti dall'articolo 9 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall’articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

Articolo 10

Condizioni specifiche

1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.

2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:

a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;

b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;

c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e

d) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.

4. Se del caso, possono essere adottate linee guida per l'attuazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e, se necessario, in consultazione con le parti interessate, in particolare operatori del settore alimentare e associazioni di consumatori.

Art. 10 Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall’articolo 10 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell’etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicità, le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti viola l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.

Articolo 14 

Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia

2. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal presente regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia, l'etichettatura, o in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità reca anche una dicitura indicante che la malattia cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.

Articolo 12

Restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute

Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute:

a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento;

b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso;

c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11.

Art. 11 Violazione delle restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute prescritti dall'articolo 12 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, le indicazioni sulla salute individuate all'articolo 12 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.

 

Art. 12 Sanzione accessoria per la reiterazione specifica

1. Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal presente decreto legislativo l'autorità amministrativa, con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice, con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della medesima legge, può disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

 

Autore: Dott.ssa Valentina Rebella

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