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Indicazione di origine in etichetta per grano duro, riso e pomodoro: proroga dei provvedimenti nazionali

Pubblicato il Decreto 1 Aprile 2020

  • 31 luglio 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Obbligo di indicazione dell’origine per pasta, riso e pomodoro nei prodotti trasformati “Made in Italy”

Lo scorso 8 Luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 1 Aprile 2020 con il quale viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione dell’origine del grano per la pasta di semola di grano duro, del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati così come già previsto dai due Decreti Ministeriali del 26 Luglio 2017 per la pasta e il riso (PASTA e RISO: indicazione di origine in etichetta) e dal Decreto Ministeriale del 16 Novembre 2017 per il pomodoro (Derivati del pomodoro, sughi e salse: indicazione di origine in etichetta).

In particolare è necessario ricordare che dal 1 Aprile 2020 è in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/775 riguardante l’indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento (a tal proposito, per un approfondimento, si rimanda all’articolo Comunicazione della Commissione sull’applicazione dell’art. 26, paragrafo 3 del Reg (UE) 1169/2011).

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha però evidenziato che, in seguito all’emergenza pandemica COVID-19, le industrie alimentari hanno avuto difficoltà ad ottemperare ai nuovi obblighi riguardanti l’etichettatura degli alimenti. Per questa ragione ha autorizzato lo smaltimento, entro il 2020, delle scorte di imballaggi ed etichette che risultano nella disponibilità delle imprese a seguito di contratti stipulati prima del 1 Aprile (data di applicazione del Regolamento dell'Unione n. 2018/775), nonché prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei provvedimenti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte (leggi l’articolo PROROGA AI NUOVI OBBLIGHI DI ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI).

Cosa si trova sulle etichette italiane

1. GRANO DURO/PASTA

Il Decreto Ministeriali del 26 Luglio 2017 sull’indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono obbligatoriamente avere indicate in etichetta le seguenti informazioni:

  1. Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
  2. Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
    Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
  3. se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

2. RISO

Il Decreto Ministeriali del 26 Luglio 2017 sull’indicazione dell'origine in etichetta del riso prevede che siano indicati:

  1. Paese di coltivazione del riso;
  2. Paese di lavorazione;
  3. Paese di confezionamento.

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese, ad esempio Italia, è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.

Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

3. POMODORO

Il Decreto Ministeriale del 16 Novembre 2017 sull’indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro stabilisce che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono obbligatoriamente recare in etichetta le seguenti diciture:

  1. Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
  2. Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Se tutte le operazioni avvengono ad esempio nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.

Origine visibile in etichetta

Le indicazioni sull’origine devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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