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INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI: rilascio del nulla osta alle strutture che erogano terapie ed educazione assistite con gli animali

  • 27 aprile 2019
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 2815
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Con Delibera n. 388 dell’8 aprile 2019, la Giunta Regionale delle Marche ha approvato i criteri per l’iscrizione nell’elenco regionale dei centri specializzati e delle strutture non specializzate che erogano Terapie Assistite con gli Animali e Educazione Assistita con gli Animali.

Gli Interventi Assistiti con gli Animali sono di tre tipi:

  • Terapia assistita con gli animali (TAA), che include la riabilitazione equestre;
  • Educazione assistita con gli animali (EAA);
  • Attività assistita con gli animali (AAA), con finalità ludico-ricreative e di socializzazione

e possono essere erogati in diverse tipologie di strutture:

  • Centri specializzati
  • Strutture non specializzate, di tipo sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali, ecc.), sociale e socio-sanitario (case di riposo, case famiglia, istituti di pena, istituti di accoglienza per minori), di tipo educativo (istituti scolastici, centri educativi), ricreativo (maneggi), aziende agricole.

Per poter erogare TAA ed EAA le strutture, siano esse centri specializzati o strutture non specializzate, devono essere in possesso dei requisiti definiti dalle Linee Guida nazionali, che la regione Marche ha recepito con DGR n. 1117/2016. Inoltre in alcuni casi, di seguito dettagliati, per poter operare in ambito di Interventi Assistiti con gli Animali le strutture devono aver richiesto ed ottenuto un nulla osta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Area Vasta territorialmente competente.

Necessitano di nulla osta:

  • i Centri specializzati in TAA/EAA
  • le Strutture non specializzate che erogano TAA
  • le strutture non specializzate che erogano EAA con animali residenziali, cioè animali ospitati in modo permanente all’interno della struttura.

COME OTTENERE IL NULLA OSTA

Presentazione di istanza di nulla osta

Il Rappresentante legale di una struttura che rientra in una delle tre tipologie suddette, per poter erogare TAA/EAA deve presentare istanza di rilascio di nulla osta al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Area Vasta territorialmente competente dell’ASUR Marche. L’istanza deve essere redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 della DGR n. 388/2019 e può essere inoltrata a mezzo pec unitamente ai documenti da allegare indicati nel modello (gli indirizzi di posta elettronica certificata sono consultabili al seguente link: https://www.asur.marche.it/web/portal/rubrica).

Verifica dei requisiti strutturali e gestionali

La struttura per la quale è stato richiesto il rilascio del nulla osta sarà oggetto di un sopralluogo congiunto da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Sanità Animale e/o Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche per la verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalle linee guida nazionali per quella tipologia di struttura.

Rilascio del nulla osta

Se i requisiti sono soddisfatti il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, rilascia il nulla osta.  

Presentazione della SCIA al SUAP

La struttura, acquisito il nulla osta, presenta la SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività) al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del comune dove è situata e può iniziare ad operare.

Inserimento nell’elenco dei centri e delle strutture

La regione Marche ha deciso di istituire l’elenco regionale dei Centri specializzati e delle Strutture riconosciute avvalendosi del portale DigItal Pet messo a disposizione dal Centro di Referenza Nazionale per gli IAA. Affinché la propria struttura possa essere inserita nel suddetto elenco il Rappresentante legale deve:

  • registrarsi al portale DigItal Pet e
  • ottenuto il nulla osta, inserire nel portale le informazioni relative alla propria struttura.

Le informazioni inserite sono oggetto di verifica da parte della PF Prevenzione Veterinaria e Sicurezza alimentare dell’Agenzia Regionale Sanitaria, che è incaricata della validazione delle stesse; avvenuta la validazione la struttura sarà inserita ufficialmente nell’elenco nazionale.

Aggiornamento dati della struttura

Il Rappresentante legale è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione relativa alla propria struttura attraverso l’inserimento della stessa nel portale DigItal Pet.

Si ricorda che il Rappresentante legale della struttura è tenuto a verificare che le figure professionali e gli operatori coinvolti nell’erogazione di Interventi Assistiti con gli Animali all’interno della propria struttura siano iscritti nell’elenco nazionale, consultabile anch’esso nel portale DigItal Pet.

 

Normativa di riferimento

 

Autore: Dott.ssa Michela Bonci

  

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