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Interventi assistiti con gli animali

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) sono  attività che vengono svolte con l’ausilio degli animali nell’ambito di percorsi terapeutici, riabilitativi e educativi, o come parte integrante di iniziative di tipo ludico e ricreativo.

Il termine IAA sostituisce la più nota espressione “pet-therapy”, che include solo gli interventi finalizzati al trattamento di patologie specifiche.

Diversi studi confermano l’effetto benefico che l’impiego di un animale da compagnia, anche per solo pochi minuti al giorno, può avere a supporto delle terapie mediche. In pazienti con insufficienza cardiaca si sono riscontrati miglioramenti nei parametri emodinamici e diminuzione dello stato di ansia; in pazienti psichiatrici una significativa riduzione dei sintomi, diminuzione dell’aggressività e miglioramento nelle relazioni sociali; gli ospiti di hospices, sia adulti che in età pediatrica, hanno riferito, tra gli effetti positivi di una seduta di pet-therapy, rilassamento ed attenuazione del dolore. In strutture di lunga degenza per anziani, come risultato del contatto con un cane nell’ambito di un IAA, si è riscontrato un diminuito fabbisogno di farmaci analgesici ed un miglioramento globale della qualità della vita, mentre la semplice presenza di un acquario avrebbe stimolato l’appetito nei residenti.

In Italia già nel 2003 c’era stato un riconoscimento della pet-therapy come “nuovo orientamento clinico-terapeutico” con il recepimento dell’”Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e di pet-therapy”.

 Al fine di agevolarne la diffusione, Regioni e Province Autonome  furono chiamate a valutare l’adozione di iniziative volte ad agevolare il mantenimento del contatto tra le persone, in primo luogo bambini ed anziani, e gli animali da compagnia, di loro proprietà ovvero impiegati nella pet-therapy, sia in strutture residenziali che in istituti di cura.

Spesso però tali attività sono caratterizzate da una notevole eterogeneità e l’esigenza di standardizzare i protocolli operativi degli IAA ed armonizzare l’attività delle diverse figure professionali coinvolte, a tutela sia dei fruitori di tali interventi che degli animali, ha portato all’istituzione, nel 2009, di un Tavolo tecnico  di esperti composto dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Centro di Referenza Nazionale per gli IAA e dal Ministero della Salute.

Con DGRM 1117 del 27/09/2016 è stato recepito l’Accordo n. 60/CSR del 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, frutto dell’attività del suddetto Tavolo tecnico.

Le linee guida:

  • danno un preciso inquadramento delle diverse tipologie di IAA
  • definiscono la composizione dell’équipe multidisciplinare
  • fissano i requisiti strutturali e gestionali delle strutture in cui possono essere erogati gli IAA
  • descrivono le diverse fasi della realizzazione degli IAA
  •  individuano le specie animali che possono essere impiegate
  • delineano l’iter formativo obbligatorio per le varie figure professionali coinvolte nell’erogazione degli IAA

Gli IAA sono così classificati:

Terapia Assistita con gli Animali (TAA): intervento con valenza terapeutica, personalizzato sul paziente, che necessita di prescrizione medica. La riabilitazione equestre ne è un esempio;

Educazione Assistita con gli Animali (EAA): intervento di tipo educativo rivolto alle persone con qualche tipo di disagio o di difficoltà; può essere anche di gruppo e finalizzato a promuovere il benessere delle persone nei propri ambienti di vita (ad esempio istituti per anziani e per pazienti psichiatrici, comunità per minori, carceri);

Attività Assistita con gli Animali (AAA): intervento, individuale o di gruppo, con finalità ludico-ricreativa e di socializzazione che sfrutta l’animale come fonte di stimoli sensoriali ed emozionali e promuove una corretta interazione uomo-animale al fine di un reciproco benessere.

 

La realizzazione degli IAA prevede il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare, ovvero di figure professionali diverse tra loro che contribuiscono alle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, ognuna per le proprie competenze, ma in stretta collaborazione.

Dell’équipe fanno sempre parte un Medico Veterinario esperto in IAA e il Coadiutore dell’animale.

Al Medico Veterinario competono:

  • la scelta della specie animale,
  • la scelta della coppia coadiutore-animale,
  • la valutazione dei requisiti comportamentali dell’animale (che devono rispondere alle esigenze delle attività in cui l’animale sarà coinvolto, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto che della tutela dell’incolumità dei fruitori dell’IAA)
  • la valutazione dei requisiti sanitari (fondamentale per prevenire la trasmissione di malattie a carattere  zoonosico e non, a soggetti talora già affetti da patologie).

Infine, il Medico Veterinario è responsabile della corretta gestione dell’animale e fornisce al Coadiutore dell’animale le indicazioni per il monitoraggio dello stato di benessere psico-fisico dello stesso.

Il Coadiutore dell’animale è colui che prende in carico l’animale durante le sedute, è responsabile della corretta gestione dello stesso nell’interazione con l’uomo e ne monitora lo stato di benessere.

Per le TAA e l’EEA sono sempre previsti un Responsabile di Progetto, con funzione di coordinamento delle attività dell’équipe e un Referente di Intervento, che prende in carico la persona durante le sedute, per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Infine, per le AAA, un Responsabile d’Attività affianca il Medico Veterinario e il coadiutore dell’animale nell’équipe, con funzioni di organizzazione e coordinamento.

Gli IAA possono essere erogati presso centri specializzati in TAA/EAA, con animali residenziali o con animali non residenziali, che devono ottenere il nulla osta dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti sulla base della sussistenza di determinati requisiti strutturali e gestionali, oppure presso strutture non specializzate (ospedali, case di riposo, case famiglia, scuole, aziende agricole, ecc.), o presso il domicilio dell’utente.

Gli IAA devono prevedere una fase di progettazione degli interventi stessi, il monitoraggio sul paziente/utente, sull’animale e sull’interazione uomo-animale e la valutazione dell’efficacia attraverso il confronto tra gli obiettivi prefissati e gli effetti ottenuti. Ove possibile, per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia devono essere impiegati strumenti e criteri standardizzati e validati scientificamente.

Negli IAA possono essere impiegati cani, cavalli, asini, gatti e conigli, specie che più di altre sono in grado di instaurare relazioni sociali con l’uomo. L’eventuale impiego di specie diverse in TAA e EAA deve essere preventivamente valutato dal Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, sentito il Ministero della Salute.

 A prescindere dai requisiti sanitari e comportamentali che devono possedere, gli animali impiegati negli IAA devono aver completato un percorso educativo finalizzato all’acquisizione delle abilità e delle competenze necessarie, che devono essere mantenute nel tempo attraverso un allenamento costante.

La tutela del benessere degli animali deve essere sempre garantita, attraverso il monitoraggio delle loro condizioni nel corso della realizzazione di ogni singolo progetto, in modo da poterne rimodulare l’impiego o, se necessario, anche interrompere l’intervento.

 

Formazione

Tutte le figure professionali e gli operatori coinvolti nella realizzazione di IAA devono essere in possesso di un attestato di idoneità conseguito al termine di uno specifico percorso formativo che comprende un corso propedeutico comune, un corso base differenziato per le diverse figure ed un corso avanzato e che deve essere  completato in un periodo di tempo non superiore a quattro anni. Le figure professionali e gli operatori che operano già in tale ambito e che al momento dell’emanazione delle Linee Guida erano già in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione in materia devono acquisire, entro 24 mesi, una specifica idoneità che tiene conto dei contenuti dei percorsi formativi completati e dell’esperienza maturata. Sulla base del livello di formazione riconosciuto si potrà accedere direttamente al corso base, oppure al corso avanzato, o si sarà ammessi a sostenere direttamente l’esame finale per il rilascio dell’attestato di idoneità. Quest’ultimo potrebbe essere rilasciato anche direttamente qualora ad un valido curriculum formativo e professionale si aggiungano particolari meriti. La valutazione del percorso formativo e professionale è affidata all’Ente di formazione che eroga il corso (di base, avanzato) e alla relativa Segreteria scientifica . Nei casi dubbi è richiesto il parere del Centro di Referenza Nazionale per gli IAA  (Nota del Ministero della Salute DGSAF 12894-P-25/05/2016: “Nota esplicativa cap. 9.4 Disposizioni transitorie delle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali”)

In definitiva gli IAA sono senz’altro delle iniziative da incoraggiare, in svariati contesti, ma non possono essere lasciati all’improvvisazione. Essi devono essere improntati ad un certo rigore scientifico,  in grado di  garantire la maggiore probabilità di successo possibile o, quantomeno, consentire una valutazione oggettiva degli stessi, con l’evidenziazione delle criticità che hanno compromesso il mancato o incompleto raggiungimento degli obiettivi prefissati. Soltanto così si potranno comparare i risultati dei progetti realizzati e acquisire conoscenze sempre più approfondite sulle potenzialità degli animali da compagnia nell’ambito di IAA, sempre nell’imprescindibile rispetto dello loro stato di benessere psico-fisico.

 

Autore: Dott.ssa Michela Bonci