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Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di talune sostanze

  • 18 febbraio 2019
  • Autore: Redazione VeSA
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Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di talune sostanze


Premessa- La tutela della salute umana passa anche attraverso il divieto di utilizzo di alcune sostanze (promotrici della crescita) che possono rimanere ancora attive nei prodotti di origine. E’ ammesso l’impiego di queste sostanze solo per animali da compagnia, utilizzo però autorizzato dalle autorità veterinarie. Al rispetto della norm ain tema di divieto di utilizzo di talune sostanze, sono interessate tutte le aziende che allevano animali, che praticano l’acquacoltura o che producono miele e latte vaccino.   

In base alla vigente normativa sono vietate:

1)    Detenzione e somministrazione di alcuni tipi di medicinale

•    E’ vietato detenere e somministrare agli animali medicinali che contengono sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonistica e qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, se non nei casi previsti dalle norme

2)    Commercializzazione di animali tarttati con sostanze vietate e dei  prodotti derivati

•    Non è possibile commercializzare animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne) ai quali sono stati somministrati, per qualsiasi via o metodo, medicinali che contengono sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e di qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante

Registrazioni dei trattamenti con medicinali veterinari e rispetto dei tempi di sospensione

•    La documentazione relativa ai trattamenti veterinari deve essere conservata
•    In caso di trattamenti veterinari ammessi a scopo terapeutico ed eseguiti nel rispetto delle norme, si devono rispettare i tempi di sospensione

Deroghe

•    Alcune sostanze ad azione ormonale possono essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia controllato l’uso sotto prescrizione veterinaria
•    Solo un veterinario può somministrare tali sostanze e solo ad animali chiaramente identificati


Fondamentale è la tenuta del registro dei trattamenti farmacologici somministrati e registrati; tale registro deve essere vidimato dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e conservato nell’azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni, nonché messo a disposizione dell’autorità competente. Gli animali assoggettati a trattamenti non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

Autori:

Monica Neroni

Marco Canalini                                                                      Ultima modifica: 18  febbraio 2019

 

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