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CGO 13- Protezione degli animali negli allevamenti

CGO 13- Protezione degli animali negli allevamenti

Premessa- Gli Atti inseriti nel campo di condizionalità denominato Benessere Animale hanno, a livello comunitario, una matrice comune originatasi con l’emanazione della normativa del 1974 relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione.

Pur rimandando alla lettura integrale degli Atti per le disposizioni precise in merito, si può considerare il buono stato di benessere animale quando si realizzano le condizioni fisiche e mentali per una vita priva di inutili sofferenze. Tale condizione deve essere garantita in allevamento, durante il trasporto, nelle fiere, mercati, esposizioni e al macello. La necessità d’individuare dei parametri oggettivi per riferire tali condizioni sono sommariamente riconducibili a semplici norme denominate le 5 libertà degli animali:

1. Libertà dalla fame e dalla sete, favorendo l’accesso ad acqua fresca e pulita e ad una dieta  che  mantenga l’animale in salute e vigore fisico.

2. Libertà dal disagio, provvedendo ad un ambiente adatto con idonei ricoveri e zone per lo stazionamento ed il decubito.

3. Libertà dal dolore, da stimoli dannosi e da malattie, con l’approntamento di sistemi di prevenzione e di rapida diagnosi e cura.

4. Libertà di espressione del normale comportamento, fornendo all’animale sufficiente spazio, installazioni appropriate e vita sociale propria della specie allevata.

5. Libertà dalla paura e da fattori stressanti, assicurando condizioni e cure che evitino sofferenze psichiche

Requisiti del personale e ispezioni

  • Il personale è istruito sulle norme, presente in numero sufficiente, e per gli allevamenti di polli da carne, ha partecipato ai corsi di formazione specifici
  • Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno

Tenuta dei registri

  • Sono presenti e regolarmente aggiornati i registri dei trattamenti farmacologici, di carico/scarico/mortalità dei capi e il piano di autocontrollo e buone pratiche

Libertà di movimento e spazio disponibile

  • Lo spazio consente di coricarsi, giacere in decubito alzarsi, muoversi in libertà ed è adeguato a non causare sofferenze e lesioni
  • Gli animali non sono legati ed eventuali attacchi permettono di assumere una posizione confortevole e non provocano strangolamenti e ferite
  • Gli animali malati/feriti sono isolati e ricevono cure appropriate
  • I recinti/locali di isolamento consentono di girarsi, avere contatti visivi e olfattivi con altri animali (salvo diversa prescrizione veterinaria) e hanno lettiera asciutta e confortevole

Edifici e locali di stabulazione

  • I materiali di costruzione/recinti/attrezzature non sono nocivi, sono senza spigoli taglienti e sporgenze, facilmente lavabili e disinfettabili
  • Gli animali, se stabulati all’aperto hanno un riparto adeguato
  • In pavimenti non sono sdrucciolevoli e non hanno asperità che possono provocare lesioni e sofferenze
  • La zona per coricarsi è confortevole, pulita, ben drenata, con lettiera
  • I locali di stabulazione hanno adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) e di riposo  
  • Polvere, circolazione dell’aria, gas, temperatura e umidità relativa sono mantenute entro limiti non dannosi
  • I locali/ recinti/ infermeria hanno lettiera asciutta e acqua fresca a sufficienza
  • Secchi/ poppatoi/ mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodi di disinfezione
  • Escrementi/ urina/ foraggi non mangiati/ caduti sono rimossi con regolarità
  • I locali per la preparazione / conservazione degli alimenti sono separati e soddisfano requisiti minimi igienico/sanitari
  • Apparecchiature e impianti i sono conformi alle norme

Attrezzature automatiche e meccaniche

  • Sono ispezionate almeno una volta al giorno ed è presente un sistema di allarme in caso di malfunzionamento degli impianti
  • Sono presenti idonei dispositivi di somministrazione automatica di mangime e di acqua, nei periodi più caldi, e rilevatori di temperatura e dell’umidità relativa

Alimentazione, abbeveraggio e altre sostanze

  • L’alimentazione è adeguata alla specie per età, peso, fisiologia e, se non è praticata l’alimentazione ad libitum o con sistemi automatici, è assicurato l’accesso in contemporanea
  • Per anatre e oche è vietata l’alimentazione forzata
  • L’acqua è somministrata in modo da assicurare adeguata idratazione, soprattutto nei periodi di calore intenso
  • I trattamenti terapeutici e profilattici sono effettuati solo sotto prescrizione veterinaria

Mutilazioni

Tutte le operazioni sono effettuate da un veterinario o da personale specializzato nel rispetto delle norme e, quando previsto, con uso di anestetici e analgesici per ridurre al minimo le sofferenze:

  • Per i volatili è vietata la bruciatura dei tendini, il taglio di ali e il taglio del becco è effettuato nei primi giorni di vita
  • Per anatre e oche è vietata la spiuma tura di volatili vivi
  • Per i bovini la cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa entro tre settimane di vita
  • La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e pratiche tradizionali di produzione, solo prima del raggiungimento della maturità sessuale

Procedure di allevamento

  • Non sono praticati procedimenti che possono provocare sofferenze o lesioni animali
  • Sono messe in atto azioni preventive e interenti contro mosche, roditori e parassiti

 

 

 

Fonte: politicheagricole.gov.it

Autori:

Monica Neroni          

Marco Canalini

                                                                                          Ultima modifica: 13 marzo 2019

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