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CGO 9 Prevenzione, controllo, eradicazione di alcune encefalopatie

  • 4 marzo 2019
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 5211
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CGO 9 Prevenzione, controllo, eradicazione di alcune encefalopatie

Premessa- Il titolare delle aziende agricole presso le quali si trovino animali che manifestano, in maniera palese o in forma di sospetto, i sintomi delle sotto riportate malattie ha l’obbligo di notifica immediata all’autorità competente.

Le malattie per le quali è richiesto l’obbligo di notifica sono: afta epizootica, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, malattia vescicolare dei suini, febbre catarrale maligna degli ovini, malattia emorragica epizootica dei cervi, vaiolo degli ovi-caprini, stomatite vescicolare, malattia di Teschen, dermatite nodulare contagiosa, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini.

In base alla normativa vigente gli allevatori hanno i seguenti obblighi e/o divieti:

a) divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi come individuato dal regolamento

CE n. 999/2001, articolo 7;

b) l’obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese

infezione da Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (TSE) in un animale;

c) la limitazione ufficiale di movimento per gli animali sospetti e per quelli presenti in allevamenti

in cui sono stati trovati animali sospetti.

 

Per quanto concerne gli animali di allevamento ruminanti non possono essere loro somministrati prodotti di origine animale quali:

  • Farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte)
  • Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale
  • Prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti
  • Farina di sangue di non ruminante
  • Proteine animali trasformate di animali non ruminanti
  • Proteine animali trasformate di ruminanti 

 

Per quanto riguarda animali di allevamento non ruminanti non possono essere loro somministrati prodotti di origine animale quali:

  • Farina di sangue di non ruminante
  • Proteine animali trasformate di animali non ruminanti
  • Proteine animali trasformate di ruminanti

 

  • Ogni caso di sospetta infezione da TSE deve essere immediatamente denunciata alle Autorità Competenti
  • Per le misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica si attua quanto previsto dai piani regionali
  • L’immissione sul mercato, l’esportazione o l’importazione di bovini, ovini, caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, avviene nel rispetto delle condizioni di legge
  • L’immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli degli animali, per i quali si sospetta o è confermata la presenza di Encefalopatia Spongiformi Trasmissibili, avviene nel rispetto delle condizioni di legge

 

Rimane pertanto l’obbligo di notificare immediatamente la condizione di malattia al servizio

veterinario o ad altra autorità competente.

 

Autori:

Monica Neroni          

Marco Canalini

                                                                                                                      

 Ultima modifica: 4 marzo 2019

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