Premessa- Il titolare delle aziende agricole presso le quali si trovino animali che manifestano, in maniera palese o in forma di sospetto, i sintomi delle sotto riportate malattie ha l’obbligo di notifica immediata all’autorità competente.
Le malattie per le quali è richiesto l’obbligo di notifica sono: afta epizootica, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, malattia vescicolare dei suini, febbre catarrale maligna degli ovini, malattia emorragica epizootica dei cervi, vaiolo degli ovi-caprini, stomatite vescicolare, malattia di Teschen, dermatite nodulare contagiosa, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini.
In base alla normativa vigente gli allevatori hanno i seguenti obblighi e/o divieti:
a) divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi come individuato dal regolamento
CE n. 999/2001, articolo 7;
b) l’obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese
infezione da Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (TSE) in un animale;
c) la limitazione ufficiale di movimento per gli animali sospetti e per quelli presenti in allevamenti
in cui sono stati trovati animali sospetti.
Per quanto concerne gli animali di allevamento ruminanti non possono essere loro somministrati prodotti di origine animale quali:
- Farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte)
- Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale
- Prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti
- Farina di sangue di non ruminante
- Proteine animali trasformate di animali non ruminanti
- Proteine animali trasformate di ruminanti
Per quanto riguarda animali di allevamento non ruminanti non possono essere loro somministrati prodotti di origine animale quali:
- Farina di sangue di non ruminante
- Proteine animali trasformate di animali non ruminanti
- Proteine animali trasformate di ruminanti
- Ogni caso di sospetta infezione da TSE deve essere immediatamente denunciata alle Autorità Competenti
- Per le misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica si attua quanto previsto dai piani regionali
- L’immissione sul mercato, l’esportazione o l’importazione di bovini, ovini, caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, avviene nel rispetto delle condizioni di legge
- L’immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli degli animali, per i quali si sospetta o è confermata la presenza di Encefalopatia Spongiformi Trasmissibili, avviene nel rispetto delle condizioni di legge
Rimane pertanto l’obbligo di notificare immediatamente la condizione di malattia al servizio
veterinario o ad altra autorità competente.
Autori:
Monica Neroni
Marco Canalini
Ultima modifica: 4 marzo 2019