Secondo le più recenti ricerche effettuate da vari osservatori, attualmente in Italia le vendite online di prodotti alimentari sono aumentate di oltre il 30% negli ultimi anni e si prevede una crescita esponenziale in futuro. Lo sviluppo dell'e-commerce va di pari passo con la maggiore confidenza da parte dei consumatori verso la rete e con la maggior fiducia negli strumenti di pagamento elettronici, non ultima la rassicurazione sulla possibilità di acquistare prodotti alimentari anche ad alta deperibilità. Lo stesso Reg. (UE) 1169/2011, art. 2, lett. u, considera la “tecnica di comunicazione a distanza“ che non prevede la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore.
Il controllo ufficiale di tale tipologia di attività richiede indubbiamente degli “aggiustamenti” nelle modalità di controllo da parte dell’ Autorità Competente Locale (ACL) in quanto l’attuale schema dell’ispezione degli alimenti, così come concepito nell’ ordinamento europeo, non può essere facilmente applicato alla vendita di alimenti on line. Pertanto le Autorità Competenti dovranno conformarsi in modo tale da consentire un controllo efficace ed il rispetto delle norme dell'UE applicabili agli alimenti commercializzati online, adeguando i tradizionali schemi ispettivi e di campionamento alla realtà on line, per assicurarsi che gli alimenti commercializzati in rete rispettino i requisiti legali richiesti.
Nell’ immediato, le principali questioni da affrontare nel controllo ufficiale saranno indubbiamente dirette ad identificare gli operatori che operano nella vendita on line nell’ambito del territorio di pertinenza. Il Reg. (UE) 625/2017 prevede infatti che le Autorità Competenti redigano e tengano aggiornati gli elenchi degli operatori del settore alimentare (art.10.2). A tal fine gli operatori forniscono almeno i seguenti dettagli aggiornati:
a) nome e forma giuridica;
b) le specifiche attività svolte, comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, e i luoghi sotto il loro controllo (art.15.5).
La registrazione di tali ditte avverrà secondo quanto previsto dalla DGRM n. 158 del 19/02/2018 con la compilazione del Modello Unico di Notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (UE) 852/2004 e che prevede, alla voce Commercio al dettaglio di alimenti e bevande, la tipologia “Per corrispondenza/internet/forme speciali di vendita al dettaglio”.
Richiedendo alle Camere di Commercio e/o alle Agenzie delle Entrate i dati riguardanti gli operatori che si sono iscritti presso queste enti e/o agenzie è possibile avere un primo indicativo censimento di tali attività.
Altrimenti è sempre possibile utilizzare motori di ricerca oppure un metasearch (un motore di ricerca che interroga il contenuto di altri motori di ricerca e siti web e aggrega i risultati ricevuti in un'unica posizione) per creare un primo elenco.
Una volta identificati gli operatori, si potrà verificarne la registrazione e procedere poi ad una prima ispezione on line volta alla rilevazione di non conformità che, a differenza delle tradizionali tecniche ispettive (verifiche, ispezioni, audit), ha la necessità di “catturare le evidenze oggettive” riscontrate nel corso dell’ispezione “in rete”.
Per fare questo è necessario ricorrere a tecniche quali lo “screenshots”( processo attivato da un comando che consente di salvare sotto forma di immagini ciò che viene visualizzato sullo schermo di un computer) o altri programmi che consentono di realizzare il salvataggio di ciò che si visualizza sullo schermo del computer. Tale eventualità potrebbe fornire anche una prova digitale.
I prodotti alimentari commercializzati on line possono essere anche sottoposti a campionamento ufficiale. Il Reg.(UE) 625/2017, art. 49, valuta infatti la possibilità di campionamento mediante ordini effettuati in maniera anonima, “Acquisto con clienti civetta”, garantendo sempre il diritto di difesa dell’operatore. Tale possibilità è ripresa poi all’art. 36 “operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza”: l’Autorità Competente ordina senza svelare la propria identità ma, una volta in possesso del campione, informa gli operatori dell’avvenuto prelievo nell’ambito di un controllo ufficiale e della possibilità di eseguire una contro perizia.
Per svolgere tale operazione l’A.C. dovrebbe dotarsi di
- Indirizzo mail anonimo
- Carta di credito anonima
- Indirizzo di consegna non riconducibile all’A.C. locale
- Computer autonomo con connessione internet indipendente
Nell’ambito dei controlli rimane fondamentale l’esame dell’etichettatura di tali prodotti. Il Reg. (UE) 1169/2011 prescrive che tutte le informazioni previste come obbligatorie in etichetta siano sempre fornite al consumatore, anche nella vendita a distanza. In tal caso “sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare” (Reg. UE 1169/11, art.14).
A tutt’oggi le Autorità Competenti si stanno adoperando per mettere in atto in modo completo e sistematico il sistema di controllo del Reg. (UE) 625/2017. Questi controlli, oltre ad essere necessari per la sicurezza dei consumatori, favoriscono anche un corretto sviluppo del commercio elettronico divenuto un importante elemento di sviluppo per l’attività di molte imprese alimentari.
Autore: Dott.ssa Gabriella Ciccaleni