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CGO 11 Norme minime per la protezione dei vitelli

  • 4 marzo 2019
  • Autore: Redazione VeSA
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CGO 11 Norme minime per la protezione dei vitelli

Premessa- Gli Atti inseriti nel campo di condizionalità denominato Benessere Animale hanno, a livello comunitario, una matrice comune originatasi con l’emanazione della normativa del 1974 relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione. Negli anni successivi è maturata una maggiore attenzione verso questa tematica dando corpo ad una politica comunitaria di protezione degli animali che ha trovato organicità in una convezione sottoscritta da tutti gli Stati membri e ratificata con il Trattato 78/923/CEE. Questa nuova impostazione nel trattamento degli animali, sostenuta dalla richiesta di cittadini e consumatori attenti alle condizioni degli animali destinati al consumo alimentare, ha trovato un rafforzamento nel Trattato di Amsterdam. Il Trattato ha incoraggiato le Istituzioni della UE ad adoperarsi ancora di più nel migliorare il benessere degli animali in quanto ritenuti esseri senzienti, capaci cioè di avere una qualche consapevolezza di sé, del proprio dolore e di provare sentimenti più complessi di desiderio e paura.

Il Benessere Animale contribuisce altresì, alla luce di numerosi studi scientifici svolti al riguardo, direttamente ed indirettamente alla salubrità e qualità dei prodotti alimentari ed alla sicurezza alimentare.

L’allevamento dei vitelli è normato dall’Atto C17 e l’allevamento in genere dall’Atto C18.

Requisiti del personale e ispezioni

  • Il personale è istruito sulle disposizioni normative e in numero sufficiente
  • Le ispezioni dei vitelli sono svolte almeno due volte al giorno (una, se stabulati all’aperto)

Tenuta dei registri

  • Si tiene la registrazione dei prelievi per il dosaggio dell’emoglobina

Libertà di movimento e spazio disponibile

  • I vitelli non sono legati, salvo quando stabulati in gruppo durante la somministrazione di latte/succedanei e per un massimo di 1 ora
  • I vitelli di età superiore alle 8 settimane non sono allevati in recinti individuali, salvo per motivi sanitari/comportamentali

Edifici e locali di stabulazione

  • La lettiera è obbligatoria sotto le due settimane

Alimentazione, abbeveraggio e altre sostanze

  • Entro le prime 6 ore di vita, i vitelli ricevono il colostro di cui è verificato il grado e la qualità della colostratura
  • Dalla seconda settimana di età si assicura la disponibilità di acqua fresca o altre bevande e si somministrano alimenti fibrosi (quantità portata da 50 a 250 gr al giorno per età compresa tra 8  e 20 settimane)
  • La somministrazione degli alimenti è effettuata almeno 2 volte al giorno e il ferro è sufficiente per l ‘emoglobina (almeno 4,5 mmol/l pari a 7,25 gr/dl)
  • I prelievi per il dosaggio dell’emoglobina devono essere registrati

Mutilazioni

  • La cauterizzazione dell’abbozzo corneale si effettua entro 3 settimane di vita sotto il controllo veterinario
  • Il taglio della coda è eseguito da un veterinario solo a fini terapeutici documentati

Procedure d’allevamento

  • E’ fatto divieto di mettere la museruola ai vitelli
  • I vitelli in ingresso/uscita dall’azienda devono avere più di 10 giorni (cicatrizzazione ombelico esterno completa)

Pur rimandando alla lettura integrale degli Atti per le disposizioni precise in merito, si può considerare il buono stato di benessere animale quando si realizzano le condizioni fisiche e mentali per una vita priva di inutili sofferenze.

 

Fonte: mipaaft.it

Autori:            

Monica Neroni          

Marco Canalini

                                                                                        

Ultima modifica: 4  marzo 2019

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