Con la nota del Ministero della Salute 11399 del 05/05/2017 venivano fornite indicazioni sulla corretta applicazione della normativa vigente a proposito dell’allevamento e uso di insetti per la produzione di mangimi, al fine di prevenire condotte non conformi da parte degli operatori.
La richiesta crescente di materie prime proteiche nell’alimentazione di animali da allevamento, ha fatto aumentare l’interesse verso l’allevamento di insetti che risulta in grado di fornire elevati quantitativi di proteine ad alto valore biologico con cicli di allevamento rapidi e utilizzando, come fonti nutritive per gli insetti, materiali derivati dall’industria alimentare, favorendo in questo modo l’utilizzo di prodotti di scarto.
Gli invertebrati terrestri e le PAT (proteine animali trasformate) di insetto possono essere considerati materie prime per mangimi.
In particolare gli insetti utilizzabili come mangimi non devono appartenere a specie patogene, non devono essere vettori di patogeni per l’uomo, gli animali o per le piante e devono rispettare i criteri ambientali per la salvaguardia delle specie autoctone. Gli insetti sono inoltre soggetti al rispetto dei criteri microbiologici e dei limiti di contaminanti e sostanze indesiderabili previsti dalla normativa comunitaria per le materie prime per mangimi.
Sino alla data di pubblicazione del Regolamento (UE) 2017/893, il Regolamento (CE) 999/2001 permetteva l’uso di PAT derivate da insetto solo per l’alimentazione di animali da compagnia, di animali diversi dagli animali da allevamento e animali da pelliccia. Con il nuovo citato Regolamento sarà invece possibile utilizzare, per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura, le proteine trasformate derivate da insetti e i mangimi composti che le contengono.